dal Canale YouTube di Guido Scorza - il punto numero 37 - http://youtu.be/4x2gSf7tLO8
Cosa pensa la Commissione Europea del nuovo regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore in Rete
Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sembra opportuno pubblicare il testo ufficiale della comunicazione che la Commissione Europea ha trasmesso al nostro Paese a proposito del nuovo regolamento in materia di diritto d’autore in Rete che AGCOM si avvia a varare.
Il contenuto della lettera ufficiale è diverso – anche se non in maniera significativa – da quello del draft pubblicato ieri e, soprattutto è firmato dalla Vice-Presidente della Commissione UE Neelie Kroes e non dal Vice-Presidente Antonio Tajani come, invece, la precedente versione.
E’, dunque, giallo sul documento pubblicato ieri.
Si tratta, evidentemente, di un draft. Ma chi l’ha scritto e chi l’ha messo in circolazione prima che divenisse definitivo e fosse adottato dai deputati uffici dell’Unione Europea?
A prescindere dalle questioni di metodo, la differenza più rilevante tra il documento ufficiale e la versione pubblicata ieri è rappresentata dalla circostanza che, in effetti, la Commissione, in quello definitivo, sembra contestare all’Autorità Garante anche l’eccessiva durata – stimata in 45-60 giorni – del procedimento messo a punto e la sua compatibilità con l’esigenza di garantire, alla stregua della disciplina UE – l’immediata rimozione di un contenuto pubblicato in violazione del diritto d’autore.
Al riguardo appare, innanzitutto, opportuno rilevare che non è chiaro come la Commissione abbia proceduto al computo del termine assunto a riferimento: il procedimento elaborato dall’AGCOM, infatti, può durare così tanto solo in caso di “ritardo” da parte del titolare dei diritti nel segnalare la presunta violazione all’AGCOM.
A prescindere da tale aspetto forse qualcuno dovrebbe – o avrebbe dovuto – spiegare alla Commissione UE quanto dura, normalmente, un procedimento d’urgenza in Italia anche in ipotesi ben più gravi rispetto alla violazione degli altrui diritti d’autore.
E’ difficile, d’altra parte, capire perché la Commissione UE, nell’ambito di un procedimento finalizzato esclusivamente a verificare che le nuove regole adottande da parte di uno Stato non restringano la circolazione dei servizi cui si riferiscono, debba interessarsi di aspetti che nulla hanno a che vedere con tale questione ed attengono, semmai, all’efficacia delle forme di tutela dei titolari dei diritti elaborande.
Sembra appena il caso di ricordare alla Commissione – con l’auspicio che l’Autorità Garante, nel risponderle, faccia suo tale rilievo – che a norma della disciplina UE “le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi”.
Nessun dubbio – anche alla luce della lettura del testo definitivo della lettera inviata dalla Commissione UE all’Italia – che, purtroppo, le Istituzioni europee si siano lasciate tirare dalla giacchetta quanto, se non di più, di quelle italiane.
Peccato.
Restano, per il resto, valide le considerazioni già svolte qui, sulla posizione che la Commissione UE ha rappresentato all’Italia a proposito della nuova disciplina sul diritto d’autore.
QUESTO BLOG ALZA LA VOCE .. OGGI PIU' DI IERI .. NO ALL' AGCOM COME BRACCIO ARMATO DI QUESTO STATO AL SERVIZIO DELL' UNIONE EUROPEA !! MOBILITIAMOCI !!
Cosa pensa la Commissione Europea del nuovo regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore in Rete
Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sembra opportuno pubblicare il testo ufficiale della comunicazione che la Commissione Europea ha trasmesso al nostro Paese a proposito del nuovo regolamento in materia di diritto d’autore in Rete che AGCOM si avvia a varare.
Il contenuto della lettera ufficiale è diverso – anche se non in maniera significativa – da quello del draft pubblicato ieri e, soprattutto è firmato dalla Vice-Presidente della Commissione UE Neelie Kroes e non dal Vice-Presidente Antonio Tajani come, invece, la precedente versione.
E’, dunque, giallo sul documento pubblicato ieri.
Si tratta, evidentemente, di un draft. Ma chi l’ha scritto e chi l’ha messo in circolazione prima che divenisse definitivo e fosse adottato dai deputati uffici dell’Unione Europea?
A prescindere dalle questioni di metodo, la differenza più rilevante tra il documento ufficiale e la versione pubblicata ieri è rappresentata dalla circostanza che, in effetti, la Commissione, in quello definitivo, sembra contestare all’Autorità Garante anche l’eccessiva durata – stimata in 45-60 giorni – del procedimento messo a punto e la sua compatibilità con l’esigenza di garantire, alla stregua della disciplina UE – l’immediata rimozione di un contenuto pubblicato in violazione del diritto d’autore.
Al riguardo appare, innanzitutto, opportuno rilevare che non è chiaro come la Commissione abbia proceduto al computo del termine assunto a riferimento: il procedimento elaborato dall’AGCOM, infatti, può durare così tanto solo in caso di “ritardo” da parte del titolare dei diritti nel segnalare la presunta violazione all’AGCOM.
A prescindere da tale aspetto forse qualcuno dovrebbe – o avrebbe dovuto – spiegare alla Commissione UE quanto dura, normalmente, un procedimento d’urgenza in Italia anche in ipotesi ben più gravi rispetto alla violazione degli altrui diritti d’autore.
E’ difficile, d’altra parte, capire perché la Commissione UE, nell’ambito di un procedimento finalizzato esclusivamente a verificare che le nuove regole adottande da parte di uno Stato non restringano la circolazione dei servizi cui si riferiscono, debba interessarsi di aspetti che nulla hanno a che vedere con tale questione ed attengono, semmai, all’efficacia delle forme di tutela dei titolari dei diritti elaborande.
Sembra appena il caso di ricordare alla Commissione – con l’auspicio che l’Autorità Garante, nel risponderle, faccia suo tale rilievo – che a norma della disciplina UE “le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi”.
Nessun dubbio – anche alla luce della lettura del testo definitivo della lettera inviata dalla Commissione UE all’Italia – che, purtroppo, le Istituzioni europee si siano lasciate tirare dalla giacchetta quanto, se non di più, di quelle italiane.
Peccato.
Restano, per il resto, valide le considerazioni già svolte qui, sulla posizione che la Commissione UE ha rappresentato all’Italia a proposito della nuova disciplina sul diritto d’autore.
QUESTO BLOG ALZA LA VOCE .. OGGI PIU' DI IERI .. NO ALL' AGCOM COME BRACCIO ARMATO DI QUESTO STATO AL SERVIZIO DELL' UNIONE EUROPEA !! MOBILITIAMOCI !!
La Commissione UE scrive all’AGCOM: guida alla lettura.
RispondiEliminaParliamo della risposta alla notifica del Regolamento Agcom sul diritto d’autore in Rete… Tanto tuonò che piovve, recita un vecchio proverbio che sembra adattarsi bene alla grande attesa ed alla suspence che, nelle ultime ore, si erano create attorno al contenuto della comunicazione che la Commissione UE, avrebbe – il condizionale è ancora d’obbligo in assenza di un testo ufficiale – trasmesso all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in risposta alla notifica del Regolamento sul diritto d’autore in Rete del quale tanto si è discusso nei mesi scorsi. Fulvio Sarzana ora pubblica – in esclusiva – il testo in italiano di quello che dovrebbe/potrebbe essere il comunicato della lettera inviata da Bruxelles a Roma.
Francamente trovo deplorevole che una comunicazione tra due istituzioni relativa a questioni tanto rilevanti e di evidente interesse pubblico sia clandestinamente pubblicata da un avvocato-blogger e non resa disponibile, in forma ufficiale, sui siti internet delle due istituzioni.
Ma veniamo al contenuto della comunicazione che credo vada letto con cautela e, soprattutto, evitando ogni allarmismo.
Se il testo appena pubblicato è conforme a quello effettivamente trasmesso a Roma da Bruxelles, occorre, innanzitutto, registrare che o a Roma sono poco attenti a tradurre quando scrivono a Bruxelles o a Bruxelles fanno grande fatica a comprendere quello che scrivono a Roma. Alcune delle questioni sollevate dalla commissione nella comunicazione sono, infatti, il frutto di strafalcioni linguistici e evidenti problemi di traduzione che, francamente, preoccupano, inquietano ed allarmano in considerazione delle conseguenze che possono produrre.
Un esempio su tutti .. .. (segue)
.. .. Occorre, tuttavia, riconoscere che la lettera della Commissione contiene anche taluni passaggi che dovrebbero far venire un po’ di mal di pancia alle frange più estremiste dell’industria dei contenuti ed ai loro rappresentanti in sede AGCOM.
RispondiEliminaLa Commissione, innanzitutto, invita, abbastanza chiaramente, l’Autorità a mettere ordine nella gran confusione presente nel regolamento, circa i soggetti potenziali destinatari degli ordini di rimozione: ogni gestore di sito internet o i soli fornitori di servizi media audiovisivi?
La Commissione non lo scrive ma è piuttosto evidente – altrimenti non avrebbe avuto senso sollevare, da Bruxelles, il problema – che non ha gradito la circostanza che l’AGCOM abbia surrettiziamente cercato – come già da tempo denunziato – di ampliare a dismisura l’ambito di applicabilità del regolamento oltre quanto consentitole dalla disciplina europea, attuata dal famigerato decreto Romani.
La commissione chiede all’AGCOM di spiegare quale sia “il campo d’applicazione della norma secondo la quale esiste la possibilità di non tenere in considerazione l’avviso presentate dalle entità legittima, conformemente all’articolo 6 (1) del progetto di regolamento (“[...] qualora queste siano già coinvolte in un avviso di rimozione e di procedura in relazione a contenuto o programmi distribuiti in violazione del diritto d’autore”.
A ben vedere, all’art. 6.1 del Regolamento è espresso un principio assai più semplice e lineare che non richiede alcun chiarimento: la procedura di notice and take down elaborata dall’AGCOM non si applica laddove il fornitore del servizio di media audiovisivi abbia già adottato una propria procedura avente la medesima finalità.
Allarmante, appunto, che chi ha esaminato il testo del regolamento sia inciampato in simili errori interpretativi. Ma andiamo avanti e proviamo a passare dalle questioni di metodo – pure rilevanti – a quelle di merito. L’aspetto più preoccupante della lettera che la Commissione ha indirizzato all’AGCOM è certamente rappresentato alle frequenti allusioni che i funzionari della UE fanno alla possibilità di interpretare il testo del regolamento nel senso di leggervi il riconoscimento in capo ad AGCOM anche di poteri di “blocco selettivo” dell’accesso a taluni contenuti, ovvero di oscurare contenuti e/o siti – anche stranieri – attraverso un ordine in tal senso impartito ai providers italiani.
La Commissione usa sempre il punto interrogativo e la formula della richiesta di chiarimento ma è, innegabile, che, così facendo, stia suggerendo all’Autorità di tornare all’originario intendimento che, appunto, prevedeva anche provvedimenti di blocco selettivo mediante ordine ai fornitori di accesso, specie per i contenuti pubblicati da soggetti stranieri.
Gli sforzi della Commissione per mascherare tale inopportuno “suggerimento” come una richiesta di chiarimento sono puerili ed infantili: la Commissione chiede, ad esempio, se con il termine “rimozione” di un contenuto ci si riferisca anche al blocco dell’accesso al contenuto medesimo.
E’ un comportamento grave, anzi gravissimo che non fa certamente onore all’Istituzione rappresentata dal firmatario della lettera, sfortunatamente l’italiano Antonio Tajani. Non è certo compito della Commissione – ma è, invece, merito dei lobbisti dell’industria dei contenuti che ciò sia accaduto – invitare surrettiziamente un Paese ad adottare misure ancor più draconiane rispetto alla libera circolazione dei servizi nell’ambito di un procedimento nel quale – giova ricordarlo – il coinvolgimento della Commissione risponde proprio all’esigenza di evitare che i singoli Stati membri adottino “regole tecniche” idonee a limitare la circolazione dei servizi della società dell’informazione .. .. (segue)
.. .. La Commissione, in ossequio alle richieste dell’industria dei contenuti e lasciandosi tirare per la giacchetta, così facendo, tradisce, dunque, i suoi compiti e le ragioni del suo coinvolgimento. Segno, evidente, che, sfortunatamente Bruxelles non è più – o forse non è mai stato – il garante dei diritti dei cittadini europei digitali né della libertà di informazione in Rete. E’ una lezione importante quella contenuta tra le righe della lettera, una lezione della quale dobbiamo far tesoro. C’è, invece, poco da stupirsi nella circostanza che – sempre con la tecnica della pseudo richiesta di chiarimenti – la Commissione richiami l’AGCOM all’ordine circa l’eventualità di introdurre nel nostro ordinamento nuove ipotesi di fair use. Sin troppo evidente che l’Autorità non potesse spingersi in questa direzione quanto – forse proprio contando sul pronto intervento della UE – ha mostrato di voler fare per andare incontro alle esigenze degli utenti.
RispondiEliminaSin qui le note dolenti .. ..
I destinatari delle norme che l’Autorità si avvia a varare devono essere i soli fornitori di servizi media audiovisivi.
Sarà, dunque, il caso che in AGCOM si facciano passare la fantasia di diventare sceriffi della circolazione di tutti i contenuti nello spazio telematico: blogger, giornali online e soprattutto user generated content non possono essere assoggettati ad alcuna regola dettata in attuazione del Decreto Romani.
Un altro importante passaggio della comunicazione a favore di un più equilibrato approccio alla questione, è quello relativo al termine di 48 ore entro il quale – secondo agcom – il destinatario di un provvedimento di rimozione dovrebbe farle pervenire le proprie difese.
E’ un termine troppo breve, “neppure due giorni lavorativi!”, annotano i funzionari della UE.
Un altro aspetto a proposito del quale la Commissione boccia lo schema di regolamento è rappresentato dall’opportunità – sin qui negata – che anche l’uploader del contenuto possa preferire deferire la risoluzione della controversia all’Autorità giudiziaria ordinaria e, così facendo, sottrarla alla competenza dell’Autorità amministrativa.
E’ un punto importante.
Nessun dubbio, dunque, che, sfortunatamente, la Commissione si sia lasciata un po’ troppo tirare dalla giacchetta da parte dei titolari dei diritti ma, ad un tempo, occorre riconoscere che, a leggere bene tra le righe della comunicazione, non manca qualche stoccata contro certi eccessi della disciplina proposta dall’AGCOM.
Davanti a macroscopiche ingiustizie, evidentemente, la Commissione proprio non ha potuto chiudere gli occhi anche perché, in caso contrario, avrebbe davvero perso la faccia.
Pubblicato da Guido Scorza il 9 novembre 2011 http://www.leggioggi.it/