Secondo l’Avvocatura dello Stato l’iter per la nuova discarica di Roma deve essere quello dell’esproprio e della successiva gara ad evidenza pubblica
Apprendiamo dal giornale “Il Messaggero” che la Guardia di Finanza, su richiesta del Ministro all’Ambiente, non è riuscita a scoprire i veri nomi che sono dietro le società fiduciarie cui fa riferimento la ECOFER Spa, la società cui il Commissario Straordinario Goffredo Sottile vorrebbe affidare a trattativa privata la gestione dei rifiuti di Roma, un affare da 100 milioni di euro l’anno.
Apprendiamo dal giornale “Il Messaggero” che la Guardia di Finanza, su richiesta del Ministro all’Ambiente, non è riuscita a scoprire i veri nomi che sono dietro le società fiduciarie cui fa riferimento la ECOFER Spa, la società cui il Commissario Straordinario Goffredo Sottile vorrebbe affidare a trattativa privata la gestione dei rifiuti di Roma, un affare da 100 milioni di euro l’anno.
Adesso scende in campo la DDA (Direzione Distrettuale
Antimafia) per capire chi si nasconde dietro le società fiduciarie che
controllano i terreni su cui dovrebbe nascere la nuova discarica di Roma.
Una questione molto più grave sta, però, passando
inosservata sulla stampa: il Commissario Sottile non può assolutamente affidare
a trattativa privata la gestione della nuova discarica di Roma.
Il decreto di nomina del Commissario Straordinario prevede in
modo esplicito che “Il Commissario delegato provvede per le occupazioni
d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza“
(Opcm 3963 del 6 settembre 2011 “Disposizioni urgenti di protezione civile per
la chiusura della discarica di Malagrotta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 213 del 13 settembre 2011.
Va, inoltre, evidenziato che nella relazione predisposta
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e approvata il 3 luglio 2012, un intero capitolo è dedicato
alle modalità di affidamento della nuova discarica.
La Commissione parlamentare ha acquisito un parere espresso
dall’Avvocatura dello Stato, appositamente interpellata dal prefetto di Roma Pecoraro
con nota dell’8 novembre 2011, secondo il quale la procedura da seguire per l’affidamento
della gestione della discarica individuata dal Commissario è quella
dell’esproprio e della successiva gara ad evidenza pubblica.
Si riporta di seguito uno stralcio
del parere citato, trasmesso dall’avvocatura al commissario delegato il 25
novembre 2011 (doc. 1090/4): « (...) Se quanto precede è esatto, diviene allora
nodale rispondere al secondo quesito, con cui si prospetta la possibilità di integrare
l’ordinanza del 6 settembre 2011 nel senso di attribuire a codesto commissario
anche il potere di autorizzare direttamente privati proprietari ad adibire a
discarica aree di loro proprietà e di affidare a tali soggetti la gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi da collocare in
discarica dopo la chiusura definitiva della discarica di Malagrotta. A giudizio
di questa avvocatura generale, il perseguimento di tale possibilità non appare
coerente con l’impostazione giuridica dell’ordinanza e con la concreta
situazione di fatto da questa presupposta. Quanto all’impostazione giuridica, l’ordinanza
richiama innanzitutto all’articolo 4, comma 1, il rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario (“rectius”, dal diritto dell’Unione europea). L’ordinanza precisa
poi, coerentemente, che tra le norme derogabili del decreto legislativo n. 152 del
2006 (codice dei contratti pubblici) non figura l’articolo 2, comma 1, per il
quale “l’affidamento e l’esecuzione di ... servizi ai sensi del presente codice
deve ... rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”.
Altra disposizione del codice dei contratti pubblici non derogata
dall’ordinanza è l’articolo 3, comma 10, giusta il quale “gli appalti pubblici
di servizi sono appalti pubblici ... aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui all’allegato II”. L’allegato II, parte A, n. 16, tra i servizi
contemplati dal codice enumera quelli di “eliminazione di rifiuti”. È quindi
chiaro come il modus procedendi privilegiato dall’ordinanza sia l’affidamento
mediante gara ad evidenza pubblica, in quanto unica modalità idonea ad
assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione e concorrenza, del servizio di smaltimento dei rifiuti tramite
la gestione delle discariche che codesto commissario avrà individuato (...);
allo stato attuale non appare possibile affidare direttamente, senza procedure di
evidenza pubblica, la gestione del servizio al titolare dell’area, previa sua
autorizzazione a realizzarvi una discarica di rifiuti urbani. Naturalmente,
nulla vieta di acquisire la disponibilità dell’area attraverso accordo bonario
con i titolari anziché attraverso formali procedure ablatorie, ma resta inteso
che ciò non potrebbe avvenire concedendo come corrispettivo il diritto di
gestire il servizio; pena, come già esposto, la violazione dei principi di concorrenza,
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione che, nella presente
situazione di fatto e di diritto, non appaiono derogabili ».
Il parere dell’avvocatura dello Stato è assolutamente
inequivocabile:
bisogna precedere con l’esproprio delle aree e
con una gara ad
evidenza pubblica.
Ogni ipotesi diversa è praticamente illegale!!!!
E’ folle pensare di affidare la gestione dei rifiuti della
Capitale d’Italia a delle società fiduciarie di cui non si conoscono nemmeno i
proprietari.
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