ATTENZIONE, PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA
E INVITI PER TUTTA LA CITTADINANZA
DEI CASTELLI ROMANI:
DEI CASTELLI ROMANI:
- 10 LUGLIO ORE 18:00 ASSEMBLEA CITTADINA AGGIORNAMENTO VERTENZA INCENERITORE E DISCARICA PRESSO VIA S.BERARDI MARSI 32 MONTAGNANO DI ARDEA
- 12 LUGLIO ORE 9:00 ALLE ORE 12:00 PRESIDIO CITTADINO SOTTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO/INDUSTRIA A ROMA, VIA MOLISE 2, IL TUTTO PER NON FAR AVERE ALL’INCENERITORE DEI CASTELLI ROMANI I SOLDI PUBBLICI (DELLA CITTADINANZA)
(Fonte articolo, La Repubblica, clicca qui)
I rifiuti di Roma non potevano e non possono andare a trattamento nei
tmb (trattameno meccanico-biologico) fuori della Capitale, in
particolare quelli di Colfelice, Viterbo e Albano. E’ quanto stabilisce
la sentenza della sezione seconda bis del Tar Lazio che, accogliendo in
parte i ricorsi presentati dal Comune di Albano, dalla Provincia di
Frosinone e dalla società Saf (che gestisce il Tmb di Colfelice), ha
bocciato in parte i due decreti emanati, rispettivamente a gennaio e a
marzo, dall’ex ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, per cercare di
risolvere l’emergenza dei rifiuti a Roma, soprattutto nella parte
relativa al mancato trattamento di tutto il “tal quale” prodotto dalla
Capitale. Una decisione contro cui, forse già lunedì, il ministero
ricorrerà al Consiglio di Stato. I legali chiederanno un provvedimento
urgente di sospensione di quanto stabilito dai giudici di primo grado,
per evitare che torni nella Capitale tutto quel ‘tal quale’ che gli
impianti della città non sono in grado di trattare. Il primo dei due
decreti contestati dal Tar aveva nominato commissario all’emergenza
rifiuti di Roma, Goffredo Sottile, attribuendogli alcuni poteri, tra
cui quello di individuare una serie di impianti di trattamento fuori
Roma e inviare lì una quota di rifiuti indifferenziati che i 4 tmb di
Roma non riescono a trattare. Alla fine il commissario scelse gli
impianti di Albano, Colfelice e Viterbo e così, prima da febbraio
(Albano e Viterbo) e poi da aprile (Colfelice), i camion dell’Ama hanno
cominciato a portare lì i rifiuti. Un comportamento illegittimo secondo
il collegio presieduto da Eduardo Pugliese perché Sottile non avrebbe
dovuto avere quei poteri. Per i giudici, che si sono espressi in
seguito a un’udienza di merito dopo avere sospeso in via cautelare a
febbraio il decreto Clini (poi riabilitato successivamente dal
Consiglio di Stato), “nessuna disposizione autorizza, invero, a
ritenere tra le competenze il conferimento per il trattamento meccanico
biologico in impianti di differenti ambiti territoriali e adibiti,
nonché dimensionati, a diverse esigenze su scala locale”. Il collegio
ha rilevato che “per lo svolgimento dei compiti” previsti dal primo
decreto Clini “sono conferiti al commissario i poteri di cui all’Opcm 6
settembre 2011, n.3963″, cioè l’ordinanza con la quale all’epoca venne
nominato Giuseppe Pecoraro commissario ai rifiuti di Roma e nella quale
si stabilivano i suoi poteri e compiti, ovvero l’individuazione di una
o più discariche per il post Malagrotta e la realizzazione di un quinto
Tmb. Però “dal confronto delle disposizioni (Opcm e decreto Clini,
ndr)- si legge ancora nella sentenza- si evince un chiaro divario:
mentre la prima, infatti, limita i compiti commissariali alla
‘continuità nelle azioni in corso per il superamento di tale criticità’
ovvero tese primariamente ‘alla realizzazione di una o più discariche’
per fronteggiare l’imminente chiusura del sito di Malagrotta ‘e/o’, in
secondo luogo, ‘per l’ampliamento di discariche esistenti indicate
dalla medesima Regione’, come soluzione al medesimo problema, la
seconda fonte, di natura provvedimentale, amplia invece i poteri
assegnando la possibilità di individuare alcuni siti nell’ambito
dell’intera Regione Lazio, ai quali conferire in trattamento – con i
poteri di diffida e sostitutivi – i rifiuti della Capitale”. Tutto ciò
“è sufficiente a inficiare la legittimità dei decreti ministeriali
impugnati” e “ne deriva che i provvedimenti commissariali conseguenti
risultano inficiati da illegittimità derivata, nonché da incompetenza e
straripamento di potere con riferimento ai limiti che risultano
previsti dalla legge istitutiva e all’Opcm 3963″. Per questo motivo i
giudici di primo grado hanno annullato il primo decreto Clini “nella
parte e per i profili sopra specificati, con riguardo all’ampliamento
dei poteri commissariali e alla connessa individuazione degli impianti
di trattamento, nonché sono annullati i conseguenti decreti integrativi
e i successivi e connessi provvedimenti commissarali gravati”.
Nessun commento:
Posta un commento