TRATTATO
Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea EUROGENDFOR
Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassiela Repubblica Portoghese, qui di seguito denominati le "Parti", Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre2004; Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949; Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945; Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra 1119 giugno 1951; Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio2001; Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato aHelsinki il 1° agosto 1975; Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generalie delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;
AI fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzarela Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;
concordano
quanto segue:
Capo 1 Disposizioni generali
Articolo 1 Scopo
1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europeaoperativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente daelementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti icompiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui diseguito denominata EUROGENDFOR o EGF.
Articolo 2 Principi
Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocita'e di ripartizione dei costi.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente Trattato, l'espressione:a)
EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:i)
dal QG permanente;ii)
dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento diautorita';b)
QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare eproiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,nonche' il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;c)
PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statutomilitare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato dipersonale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento delQG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;d)
FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalleParti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione,successivamente al trasferimento di autorita', ed un numero limitato di altropersonale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;e)
QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area dioperazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando edel controllo della missione;f)
PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membridelle Forze EGF;g)
CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale chegoverna EUROGENDFOR;
h)
COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QGpermanente e, ove previsto, delle Forze EGF;i)
COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando diuna missione EGF; j)
STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;k)
STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e' situato il QG permanente;l)
STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano otransitano;m)
STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e' Parte al presente Trattato mapartecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;n)
FAMILIARE indica:i)
il coniuge di un membro del personale del QG permanente;ii)
qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro delpersonale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, acondizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventiregistrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale econformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Statoospitante;iii)
i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o delconvivente ai sensi del punto ii);iv)
i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge odel convivente ai sensi del punto li).
Capo II Missioni, ingaggio e schieramentoArticolo 4Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve esserein grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'civile o del comando militare.3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:a)
condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;b)
monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia localinello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indaginepenale;c)
assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo dellefrontiere e attivita' generale d'intelligence;
d)
svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare icolpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;e)
proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;f)
formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;g)
formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese, per l'istituzione della Forza di Gendarmeria Europea EUROGENDFOR
Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassiela Repubblica Portoghese, qui di seguito denominati le "Parti", Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre2004; Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949; Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945; Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra 1119 giugno 1951; Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio2001; Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato aHelsinki il 1° agosto 1975; Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generalie delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 17, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;
AI fine di contribuire allo sviluppo dell'Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzarela Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;
concordano
quanto segue:
Capo 1 Disposizioni generali
Articolo 1 Scopo
1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europeaoperativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente daelementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti icompiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agii obiettivi, allo statuto,alle modalita' organizzative e all'operativita' della Forza di Gendarmeria Europea, qui diseguito denominata EUROGENDFOR o EGF.
Articolo 2 Principi
Le disposizioni del presente Trattato si basano sull'applicazione dei principi di reciprocita'e di ripartizione dei costi.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente Trattato, l'espressione:a)
EUROGENDFOR indica la forza di polizia multinazionale a statuto militare composta:i)
dal QG permanente;ii)
dalle Forze EGF designate dalle Parti successivamente al trasferimento diautorita';b)
QG PERMANENTE indica il Quartiere generale permanente multinazionale, modulare eproiettabile con sede a Vicenza (Italia). Il ruolo e la struttura del QG permanente,nonche' il suo coinvolgimento nelle operazioni, saranno approvati dal CIMIN;c)
PERSONALE DEL QG PERMANENTE indica i membri di una forza di polizia a statutomilitare assegnati dalle Parti al QG permanente, come pure un numero limitato dipersonale civile designato dalle Parti, per supportare stabilmente il funzionamento delQG permanente con compiti di consulenza o di assistenza;d)
FORZE EGF indica il personale delle forze di polizia a statuto militare assegnato dalleParti ad EUROGENDFOR nel quadro di una missione o di un'esercitazione,successivamente al trasferimento di autorita', ed un numero limitato di altropersonale designato dalle Parti con compiti di consulenza o di supporto;e)
QG DELLA FORZA indica il Quartiere generale multinazionale attivato in un'area dioperazioni a supporto del Comandante della Forza EGF nell'esercizio del comando edel controllo della missione;f)
PERSONALE DI EUROGENDFOR indica il Personale del QG permanente e i membridelle Forze EGF;g)
CIMIN indica l'Alto Comitato Interministeriale. Costituisce l'organo decisionale chegoverna EUROGENDFOR;
h)
COMANDANTE EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando del QGpermanente e, ove previsto, delle Forze EGF;i)
COMANDANTE DELLA FORZA EGF indica l'ufficiale nominato dal CIMIN al comando diuna missione EGF; j)
STATO D'ORIGINE indica la Parte che fornisce ad EUROGENDFOR forze e/o personale;k)
STATO OSPITANTE indica la Parte sul cui territorio e' situato il QG permanente;l)
STATO RICEVENTE indica la Parte sul cui territorio le Forze EGF stazionano otransitano;m)
STATO CONTRIBUENTE indica uno Stato che non e' Parte al presente Trattato mapartecipa alle missioni e ai compiti di EUROGENDFOR;n)
FAMILIARE indica:i)
il coniuge di un membro del personale del QG permanente;ii)
qualsiasi altra persona legalmente registrata come convivente di un membro delpersonale del QG permanente, in base alla legislazione dello Stato d'origine, acondizione che la legislazione dello Stato ospitante attribuisca ai conviventiregistrati lo stesso trattamento previsto dal regime matrimoniale econformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione pertinente dello Statoospitante;iii)
i discendenti in linea diretta minori di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o delconvivente ai sensi del punto ii);iv)
i parenti della persona a carico in linea diretta ascendente e quelli del coniuge odel convivente ai sensi del punto li).
Capo II Missioni, ingaggio e schieramentoArticolo 4Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve esserein grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita'civile o del comando militare.3. EUROGENDFOR potra' essere utilizzata al fine di:a)
condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;b)
monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia localinello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indaginepenale;c)
assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo dellefrontiere e attivita' generale d'intelligence;
d)
svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare icolpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;e)
proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;f)
formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;g)
formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Capo II Missioni, ingaggio e schieramento
Articolo 4 Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve esserein grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze, EUROGENDFOR deve esserein grado di coprire l'intera gamma delle missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF
possono essere poste indifferentemente alle dipendenze
dell'autorita'civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potra'
essere utilizzata al fine di:a)
condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;b)
monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia localinello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine penale;c)
assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo dellefrontiere e attivita' generale d'intelligence;d)
svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;e)
proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;f)
formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;g)
formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;b)
monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di polizia localinello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi compresa l'attivita' d'indagine penale;c)
assolvere a compiti di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo dellefrontiere e attivita' generale d'intelligence;d)
svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati, rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie competenti;e)
proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;f)
formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;g)
formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Articolo 5 Inquadramento delle missioni
EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delleNazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa(OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea (UE), delleNazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa(OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche.
Articolo 6 Condizioni di ingaggio e di schieramento
1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sottola direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali delpresente Trattato.
1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sottola direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali delpresente Trattato.
Capo III Aspetti giuridici ed istituzionali
Articolo 7 CIMIN
1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delleParti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN sarannodefiniti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso.2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3. Icompiti generali del CIMIN sono i seguenti:a)
esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, oveopportuno, con gli Stati contribuenti;b)
nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;c)
approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il criterio di rotazioneper le posizioni chiave in seno al QG permanente;d)
nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione dellapresidenza;e)
1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di ciascuna delleParti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura, all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN sarannodefiniti dal regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso.2. Le decisioni e le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3. Icompiti generali del CIMIN sono i seguenti:a)
esercitare il controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare tra le Parti e, oveopportuno, con gli Stati contribuenti;b)
nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;c)
approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il criterio di rotazioneper le posizioni chiave in seno al QG permanente;d)
nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione dellapresidenza;e)
sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;f)
approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dalComandante EGF;g)
adottare le decisioni concernenti:i)
la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;ii)
la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;iii)
le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali oaltri;h)
elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;i)
definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:i)
la designazione del Comandante della Forza EGF;ii)
la partecipazione del QG permanente alla catena di comando; j)
approvare la struttura del QG della Forza;k)
garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso dischieramento;l)
stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12,comma 3.4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QGpermanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare ilbilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:a)
valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensidell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;b)
decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di' EUROGENDFOR,secondo quanto previsto dall'articolo 43;c)
decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondoquanto previsto dall'articolo 44.6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da essoadottato.
approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dalComandante EGF;g)
adottare le decisioni concernenti:i)
la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;ii)
la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;iii)
le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali oaltri;h)
elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;i)
definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:i)
la designazione del Comandante della Forza EGF;ii)
la partecipazione del QG permanente alla catena di comando; j)
approvare la struttura del QG della Forza;k)
garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso dischieramento;l)
stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui all'articolo 12,comma 3.4. Il CIMIN approva le principali azioni relative agli aspetti amministrativi del QGpermanente ed alle questioni legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare ilbilancio annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal Capo X.5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:a)
valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al Trattato, ai sensidell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle Parti ai fini dell'approvazione;b)
decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di' EUROGENDFOR,secondo quanto previsto dall'articolo 43;c)
decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di EUROGENDFOR, secondoquanto previsto dall'articolo 44.6. Le riunioni del CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da essoadottato.
Articolo 8 Comandante EGF
Il Comandante EGF svolgera' i
seguenti compiti principali:a)
comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;b)
attuare le direttive ricevute dal CIMIN;c)
su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni odoperazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;d)
adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie agarantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutturee, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita'dello Stato ospitante;e)
redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'annofinanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;f)assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;b)
attuare le direttive ricevute dal CIMIN;c)
su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN, e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici, necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello svolgimento di esercitazioni odoperazioni condotte nel territorio di uno Stato terzo;d)
adottare, conformemente alle leggi dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie agarantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutturee, se necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio delle autorita'dello Stato ospitante;e)
redigere il bilancio delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura dell'annofinanziario, il rapporto finale relativo alle spese di EUROGENDFOR per quell'anno;f)assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
Articolo 9 Capacita' giuridica
1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente,se necessario, comparire in giudizio.2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF adagire per suo conto.3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante siaautorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cuiEUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.
1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente,se necessario, comparire in giudizio.2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF adagire per suo conto.3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante siaautorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cuiEUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato.In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.
Capo IV Infrastrutture del QG permanente
Articolo 10 Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante
1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilita' dei servizi richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale, iservizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante sarannoulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita' delleParti.
1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico documento approvato dal CIMIN.2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le misure opportune necessarie a garantire la disponibilita' dei servizi richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale, iservizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai servizi di supporto dello Stato ospitante sarannoulteriormente specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti autorita' delleParti.
Articolo 11 Permesso di accesso
Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra' autorizzare gliaddetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura delQG permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.
Capo V Tutela delle informazioni
Dietro presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra' autorizzare gliaddetti del servizio competente ad ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione,ricostruire o spostare impianti, reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura delQG permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.
Capo V Tutela delle informazioni
Articolo 12 Tutela delle informazioni
1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle
informazioni o del materialeriservati saranno stabiliti da un accordo
in materia di sicurezza tra le Parti.2. Le Parti adotteranno tutte le
misure adeguate, conformemente ai loro obblighiinternazionali ed alle
rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire
latutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da
EUROGENDFOR o ad essa
trasmessi 3. Lo scambio di informazioni o
materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali
sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno
negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.
Capo VI Disposizioni in materia di personale
Articolo 13 Osservanza delle leggi in vigore
Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgera' attivita' incompatibili con lo spirito del presente Trattatodurante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgera' attivita' incompatibili con lo spirito del presente Trattatodurante la sua permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 14 Ingresso e soggiorno
Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita' giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.
Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle formalita' giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica agli stranieri.
Articolo 15 Aspetti medici e legali in caso di decesso
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante odello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato apresenziare all'autopsia.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante odello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato apresenziare all'autopsia.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 16 Uniformi e armi
1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettiviregolamenti nazionali. II Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedurespecifiche.2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni,altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agliordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
Articolo 17 Patenti di guida
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sulterritorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidareper motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.
1. Il personale di EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i rispettiviregolamenti nazionali. II Comandante EGF potra', ove opportuno, stabilire procedurespecifiche.2. Il personale di EUROGENDFOR puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni,altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agliordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
Articolo 17 Patenti di guida
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono ugualmente valide sulterritorio di tutti gli Stati Parte al presente Trattato e consentono ai detentori di guidareper motivi di servizio tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.
Articolo 18 Assistenza sanitaria
1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiarialle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoriaequivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita'competenti delle Parti.
1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed ai loro familiarialle stesse condizioni previste per il personale dello stesso grado o di categoriaequivalente dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le condizioni stabilite dalle autorita'competenti delle Parti.
Capo VII Privilegi e immunita'
Articolo 19 Tributi e diritti doganali
1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta' appartenenti adEUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per usoufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazioneindiretta.3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e'esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse diimmatricolazione ed automobilistiche.5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali diEUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzionenon si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loroterritorio.7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e'previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono esseresoltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietropagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o ilrimborso.8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti checostituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita'.9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasinatura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.
Articolo 20 Privilegi individuali
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risiedastabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino dello stesso, puo', al momento delprimo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivoe per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dalloStato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo amotore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, oacquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzionedall'imposta sul volume d'affari.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro delpersonale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personaleinteressato dovra' presentare una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro unanno dalla data del suo primo ingresso.4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essereriesportati liberamente.5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membrodell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorsonello Stato ospitante.
1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre proprieta' appartenenti adEUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente importo da parte di EUROGENDFOR per usoufficiale sono esenti dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di tassazioneindiretta.3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso ufficiale da parte di EUROGENDFOR e'esente dal pagamento dei dazi doganali e da altre forme di tassazione indiretta.4. I veicoli di EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse diimmatricolazione ed automobilistiche.5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.6. Gli acquisti e le importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi ufficiali diEUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte indirette. Tale esenzionenon si applica agli acquisti ed alle importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loroterritorio.7. I beni e le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per cui e'previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono esseresoltanto ceduti o posti a disposizione di una parte terza, a titolo gratuito o dietropagamento, secondo le condizioni stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o ilrimborso.8. In ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e diritti checostituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica utilita'.9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di tasse o diritti di qualsiasinatura per la fornitura di materiali ed equipaggiamenti militari.
Articolo 20 Privilegi individuali
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che non risiedastabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino dello stesso, puo', al momento delprimo ingresso per assumere servizio in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivoe per un massimo di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o dalloStato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue masserizie, incluso un veicolo amotore, in regime di esenzione doganale e senza versare altre imposte indirette, oacquistare tali articoli di importo consistente nello Stato ospitante in esenzionedall'imposta sul volume d'affari.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno soltanto ad un membro delpersonale la cui assegnazione abbia la durata di almeno un anno.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il membro del personaleinteressato dovra' presentare una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro unanno dalla data del suo primo ingresso.4. l beni che sono importati in regime di esenzione ai sensi del comma 1 possono essereriesportati liberamente.5. I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro Stato membrodell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro del personale di cui sopra,sono esenti da tasse di immatricolazione ed automobilistiche, durante il periodo trascorsonello Stato ospitante.
Articolo 21 Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante dellaForza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio oqualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, ilComandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' conattenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti perentrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi siestendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, leregistrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto dimemorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicatinel territorio delle Parti.
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante dellaForza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio oqualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, ilComandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' conattenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti perentrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi siestendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, leregistrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto dimemorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicatinel territorio delle Parti.
Articolo 22 Immunita' da provvedimenti esecutivi
Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a suadisposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal lorodetentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territoriodelle Parti.
Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a suadisposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal lorodetentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territoriodelle Parti.
Articolo 23 Comunicazioni
1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flussodelle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure diinviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possonoessere oggetto di intercettazioni o interferenza.
1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flussodelle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure diinviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possonoessere oggetto di intercettazioni o interferenza.
Articolo 24 Domicilio fiscale
Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il personale del QGpermanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini'dell'adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara' consideratocome se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendioper i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera' anche aifamiliari che non esercitino attivita' professionali o commerciali all'interno dello Statoospitante.
Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il personale del QGpermanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini'dell'adempimento dei proprio incarico al servizio del QG permanente, sara' consideratocome se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendioper i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applichera' anche aifamiliari che non esercitino attivita' professionali o commerciali all'interno dello Statoospitante.
Capo VIIIDisposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare
Articolo 25 Giurisdizione penale e disciplinare
1. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale edisciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare ecivile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o inparte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schieratoinsieme a tali forze.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitarela loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reaticommessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.3. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizioneesclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alleleggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Statod'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativialla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alleleggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.4. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitarela giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche' sui loro familiari, nel casodi reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi manon in base alle leggi dello Stato d'origine.5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:a)
le autorita' competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorita' nell'eserciziodella giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile siasoggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militaredello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:i)
reati commessi esclusivamente contro le proprieta' o la sicurezza di detto Stato oreati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta' del personalemilitare o civile di detto Stato o di un familiare;ii)
reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento diattivita' di servizio;b)
1. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale edisciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare ecivile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o inparte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schieratoinsieme a tali forze.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitarela loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reaticommessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.3. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizioneesclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alleleggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Statod'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativialla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alleleggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.4. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitarela giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonche' sui loro familiari, nel casodi reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi manon in base alle leggi dello Stato d'origine.5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:a)
le autorita' competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorita' nell'eserciziodella giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile siasoggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militaredello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:i)
reati commessi esclusivamente contro le proprieta' o la sicurezza di detto Stato oreati commessi esclusivamente contro la persona o le proprieta' del personalemilitare o civile di detto Stato o di un familiare;ii)
reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento diattivita' di servizio;b)
nel caso di reati di altra natura, le autorita' dello Stato ospitante o
dello Statoricevente avranno il diritto di priorita' nell'esercizio
della giurisdizione;c)
qualora lo Stato che ha il diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione,dovra' notificarlo alle autorita' dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile. Leautorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' prenderanno in debita considerazionela richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altroStato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Statosono inclusi:a)
il tradimento nei confronti dello Stato;b)
il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficialidi tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita'dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante odello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cuiessi siano membri della forza dello Stato d'origine.
qualora lo Stato che ha il diritto di priorita' decida di non esercitare la giurisdizione,dovra' notificarlo alle autorita' dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile. Leautorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' prenderanno in debita considerazionela richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altroStato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Statosono inclusi:a)
il tradimento nei confronti dello Stato;b)
il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficialidi tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorita'dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante odello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cuiessi siano membri della forza dello Stato d'origine.
Articolo 26 Assistenza legale reciproca
1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forzao dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Statoricevente e per la consegna degli stessi all'autorita' chiamata ad esercitare la suagiurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificherannotempestivamente alle autorita' militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membrodi una forza o di un membro civile o di un familiare.3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sianella disponibilita' dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato riceventeintendano esercitare la propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche'la persona non sara' rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagininecessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso ilsequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di talioggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilitodall'autorita' che procede alla consegna.5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui visia concorso di giurisdizione.6. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debitaconsiderazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato d'originerelativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitanteo dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi delpresente articolo.
Articolo 27 Rimpatrio, assenza e allontanamento
1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua forza e non e'rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorita'dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.2. Le autorita' dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato ospitanteo dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventunogiorni.3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale diEUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per ilpersonale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato d'originepotranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forzao dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Statoricevente e per la consegna degli stessi all'autorita' chiamata ad esercitare la suagiurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificherannotempestivamente alle autorita' militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membrodi una forza o di un membro civile o di un familiare.3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sianella disponibilita' dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato riceventeintendano esercitare la propria giurisdizione, sara' assicurata dallo Stato d'origine finche'la persona non sara' rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagininecessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso ilsequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di talioggetti puo' tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilitodall'autorita' che procede alla consegna.5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui visia concorso di giurisdizione.6. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debitaconsiderazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato d'originerelativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitanteo dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi delpresente articolo.
Articolo 27 Rimpatrio, assenza e allontanamento
1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua forza e non e'rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorita'dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.2. Le autorita' dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato ospitanteo dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventunogiorni.3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale diEUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per ilpersonale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato d'originepotranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Capo IX Indennizzi
Articolo 28 Rinuncia
1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso didanno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione deicompiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:a)
sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propricompiti previsti dal presente Trattato; ob)
sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altroequipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, acondizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che haprovocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il dannosia stato provocato ai beni cosi' utilizzati.2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso diferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al decessodovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di taledanno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretenderel'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilitodal CIMIN.
1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre Parti in caso didanno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione deicompiti di cui al presente Trattato, comprese le esercitazioni, qualora tale danno:a)
sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propricompiti previsti dal presente Trattato; ob)
sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o altroequipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai suoi servizi, acondizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o l'equipaggiamento che haprovocato il danno sia stato usato nel quadro del presente Trattato; o che il dannosia stato provocato ai beni cosi' utilizzati.2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo dalle altre Parti in caso diferite o decesso del personale di EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.3. La rinuncia di cui ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al decessodovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di conseguenza i costi di taledanno, ferita o decesso saranno imputati alla Parte.4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna Parte rinuncia a pretenderel'indennizzo in tutti quei casi in cui il danno sia inferiore ad un importo minimo stabilitodal CIMIN.
Articolo 29Danno a terzi
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o daibeni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dalpresente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddivisodalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese diattuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:a)
le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate inbase alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente perquanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR;
b)
lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste diindennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara'fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;c)
tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di unasentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Statoricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata dadetto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate;d)
qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara'comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziatoed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza dirisposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata.2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, icosti derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimentorelativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante onello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai benidi terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio,le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:a)
le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiestadi indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo egiusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta dellapersona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;b)
il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importodello stesso;c)
se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettatadall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, leautorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento edinformeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della lorodecisione e della somma corrisposta;d)
le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione deitribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita'di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a menoche non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta diindennizzo.
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o daibeni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dalpresente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddivisodalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese diattuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni:a)
le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate inbase alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente perquanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR;
b)
lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste diindennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara'fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente;c)
tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di unasentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Statoricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata dadetto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate;d)
qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente sara'comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziatoed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza dirisposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata.2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, icosti derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimentorelativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante onello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai benidi terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio,le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente:a)
le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiestadi indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo egiusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta dellapersona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto;b)
il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importodello stesso;c)
se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo grazioso ed essa e' accettatadall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, leautorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento edinformeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della lorodecisione e della somma corrisposta;d)
le disposizioni del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione deitribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita'di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a menoche non si sia proceduto al pagamento a titolo di totale ristoro della richiesta diindennizzo.
Articolo 30Esame delle circostanze
Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocatidurante il servizio, il CIMIN si pronuncera' dopo l'esame del rapporto sulle circostanzepredisposto dal Comandante EGF.
Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano stati provocatidurante il servizio, il CIMIN si pronuncera' dopo l'esame del rapporto sulle circostanzepredisposto dal Comandante EGF.
Articolo 31Esercitazioni ed operazioni
In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo diripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo'essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.
Articolo 32 Esperti tecnici o scientifici
Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di unadelle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stiasvolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito diEUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.
In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo diripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, puo'essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.
Articolo 32 Esperti tecnici o scientifici
Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di unadelle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stiasvolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito diEUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.
Capo X Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali
Articolo 33 Consiglio finanziario
1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato daciascuna delle Parti.
1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato daciascuna delle Parti.
2. Il Consiglio
finanziario svolgera' le seguenti funzioni:a)
fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;b)
attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, senecessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporreall'approvazione del CIMIN;c)
esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodoproposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;d)
esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della suaadozione;e)
in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovrannosuperare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consigliofinanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;f)
comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado dirisolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN;g)
chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni diEUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione.
fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;b)
attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, senecessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporreall'approvazione del CIMIN;c)
esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodoproposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;d)
esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali,predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della suaadozione;e)
in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovrannosuperare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consigliofinanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;f)
comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado dirisolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN;g)
chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni diEUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione.
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed
i termini per la presentazione,l'esame e l'adozione del progetto di
bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole
finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.
Articolo 35 Bilancio
1.Il bilancio
annuale di EUROGENDFOR per le spese comuni, calcolate in euro,
dovra'comprendere le entrate e le uscite.
2. Le uscite sono costituite,
da un lato, dai costi di investimento e dai costi operativi per ilQG
permanente e, dall'altro, dalle spese, approvate dalle Parti, collegate
alle attivita' diEUROGENDFOR.
3. Le entrate sono costituite dai
contributi versati dalle Parti in base ai criteri che sarannoda loro
stabiliti nelle regole finanziarie di EUROGENDFOR.
4. L'esercizio
finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Articolo 36 Revisione dei conti
Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire airispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionalipotranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti inpossesso del personale di EUROGENDFOR.
Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire airispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionalipotranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti inpossesso del personale di EUROGENDFOR.
Articolo 37 Appalti pubblici
1. EUROGENDFOR puo' indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente aiprincipi in vigore nell'UE.2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:a)
la pubblicazione di una gara di appalto e' di competenza del Comandante EGF;b)
sara' possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,presso il CIMIN, che emettera' la sua decisione entro un mese.3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione allegare d'appalto i concorrenti che:a)
forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti nonintrattiene relazioni diplomatiche;b)
perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritienecontrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.
1. EUROGENDFOR puo' indire gare pubbliche di appalto per i contratti conformemente aiprincipi in vigore nell'UE.2. Le normative in materia di appalti pubblici dell'UE si applicano alle seguenti condizioni:a)
la pubblicazione di una gara di appalto e' di competenza del Comandante EGF;b)
sara' possibile ricorrere contro l'attribuzione di un appalto pubblico, senza costi,presso il CIMIN, che emettera' la sua decisione entro un mese.3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, saranno esclusi dalla partecipazione allegare d'appalto i concorrenti che:a)
forniscono beni o servizi provenienti da uno Stato con il quale una delle Parti nonintrattiene relazioni diplomatiche;b)
perseguono, direttamente o indirettamente, scopi che una delle Parti ritienecontrari ai propri essenziali interessi di sicurezza e di politica estera.
Capo XIDisposizioni finali
Articolo 38 Lingue
Le lingue ufficiali di EUROGENDFOR saranno quelle delle Parti.
Sara'possibile utilizzare una lingua di lavoro comune.
Articolo 39Risoluzione delle controversie
Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presenteTrattato, saranno risolte attraverso un negoziato.
Le controversie tra le Parti, relative all'interpretazione od all'applicazione del presenteTrattato, saranno risolte attraverso un negoziato.
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