Comunicato di pubblica resistenza al DDL intercettazioni

Gentile Onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi, in questi giorni, in queste ore, il Parlamento della Repubblica Italiana è impegnato in una corsa contro il tempo per una più che rapida approvazione del disegno di legge firmato dall'Onorevole Ministro della Giustizia Angelino Alfano e noto come "ddl intercettazioni".

Il provvedimento rappresenta una delle più drastiche limitazioni al potere d'indagine che compete ai magistrati inquirenti del nostro paese e, al contempo, la più dura, feroce e devastante limitazione al diritto costituzionale di informazione; il diritto di farla e il diritto di riceverla.

Il progetto di legge, per mezzo dei suoi punti fondanti, impedisce il racconto giornalistico su fatti giudiziari di pubblico dominio e privi di segreto, stabilisce pene detentive e pecuniarie pesantissime verso chiunque osi divulgare verità giudiziarie, introduce nuovi obblighi di rettifica per i blog minandone la sopravvivenza, trasforma in crimine il diritto dei cittadini vittime di crimini di raccogliere prove audio e video a dimostrazione del reato e stabilisce odiose discriminazioni tra forme di giornalismo, all'interno di una drammatica limitazione del diritto ad effettuare inchieste giornalistiche.

Il diritto all'informazione nelle sue forme più elementari, il principio di legalità e la ricerca della giustizia vengono totalmente smantellati da tale provvedimento.

Pertanto questo sito internet dichiara sin da adesso che, per imprescindibili motivi etici e in ragione della difesa del diritto alla libertà di parola e di stampa, solennemente sancito dalla Costituzione italiana e dalle leggi vigenti, in caso di approvazione in via definitiva e di conversione in legge, non potrà attenersi in alcun modo alle norme che compongono il disegno di legge sulle intercettazioni.

Questo sito si dichiara altresì .. per imprescindibili motivi sia etici che politici .. deberlusconizzato .. demontizzato .. degrillizzato

martedì 2 marzo 2010

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUI RIFIUTI - FIRMIAMOLA -

Relazione illustrativa
La presente relazione, parte integrante della proposta di deliberazione regionale di iniziativa popolare, si ripromette di illustrare le motivazioni fondanti della critica al Piano commissariale rifiuti adottato con decreto del Presidente Regione Lazio n. 32 del 30/6/2008 ed i criteri seguiti nella stesura della presente proposta di deliberazione regionale.
Premessa
Si è proceduto quindi all’analisi critica dei contenuti del Piano commissariale rifiuti che a nostro avviso non contiene gli elementi strutturali ed impiantistici necessari a sostenere l’unico obiettivo positivo che dichiara di
perseguire: la raccolta differenziata al 50% entro il 2011, sottostimando i valori di legge e di cui peraltro non si specifica con quali strumenti si dovrebbe realizzare.
Tale obiettivo infatti non è in linea con la normativa vigente (D. Lgs.
152/2006) dal momento che già a fine
2008 era previsto il raggiungimento del 45% quale obiettivo di raccolta differenziata, per attestarsi entro il
2011 al successivo obiettivo del 60% di fatto già sconfessato dalla seppur teorica affermazione di cui sopra.
Si dimostra infatti che, a fronte di una situazione attuale di una perseguita raccolta differenziata di basso livello e qualità, che si certifica attestarsi attualmente al 18% nel Lazio, l’unico vero strumento messo in campo è una scelta impiantistica di sovrabbondante previsione di nuovi impianti di produzione CDR e dei relativi cinque inceneritori, dimensionati per trattare tutto il quantitativo di CDR estraibile oggi nelle pessime condizioni date di raccolta dei rifiuti.
Ricordiamo che oggi il Lazio produce circa 3,3 milioni di tonnellate annue di rifiuti, di cui al momento solo 500.000 tonnellate presunte sono raccolte con differenziata stradale e di questa solo una parte viene avviata in lavorazione in tutta Italia sia per la modalità di raccolta “multimateriale” che non consente un efficace recupero sia perché il Lazio dispone oggi di una sola piattaforma di selezione e riciclaggio di questi materiali differenziati dalla frazione secca, il Centro di Riciclo di Colleferro entrato in esercizio da pochi giorni.
Pertanto ribadiamo che l’unica reale soluzione del problema sarà avviare il sistema di raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio laziale, in particolare a Roma e nei grandi centri urbani, sulla scorta anche dei risultati estremamente positivi emersi anche dal progetto pilota in corso in tre quartieri di Roma che oggi si attesta oltre il 65% di differenziazione conseguita e di similari esperienza avviate in altri Comuni laziali come Anguillara, Monterotondo, Olevano Romano, Ciampino, Pomezia, Ladispoli.
Dal momento che il Piano commissariale non esamina né dimensiona l’impiantisca a servizio del riciclaggio sia della frazione secca che di quella umida, ma si limita allo smaltimento dei rifiuti tramite la sola filiera operativa dalla produzione di C.D.R. - impianti di incenerimento - discariche, abbiamo preso in esame le criticità del Lazio, le tecnologie alternative e la relativa impiantistica esistente già testata in altri territori.
Le Amm.ni Provinciali del Lazio stanno infatti lavorando alla riconversione del sistema di raccolta da stradale a domiciliare, che prevede quindi un periodo di transizione in cui convivranno i due sistemi di raccolta, che dovrà essere supportato a valle da un sistema di recupero, riciclaggio e smaltimento capace di operare la separazione ottimale della frazione secca da quella umida in impianti adeguati.
Filiera di trattamento della raccolta differenziata:
• Centri di Riciclo per il secco differenziato multimateriale stradale, domiciliare “porta a porta” e da trattamento in impianti di T.M.B. modificati, di cui oggi è in procinto di entrare in esercizio il primo impianto a Colleferro, • Impianti di compostaggio aerobico per l’umido da differenziato domiciliare “porta a porta” e per la frazione verde di sfalci di giardino, potature e ramaglie raccolte nelle isole ecologiche, di cui il Lazio è quasi del tutto sprovvisto (tranne quello aerobico di Maccarese che potrebbe trattare al massimo il 10% del totale) e di cui il Piano commissariale non menziona nulla.
Filiera di trattamento della raccolta indifferenziata:
• Impianti di selezione per il Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) per l’indifferenziato, con la riconversione degli attuali impianti dedicati al C.D.R. tramite modifiche impiantistiche, di cui esistono al momento sette impianti di cui quattro a Roma e tre nel resto della Regione, • Digestori anaerobici per i fanghi reflui dei depuratori fognari e per l’umido selezionato da T.M.B.
modificati, che comunque non garantiscono una frazione organica esente da impurità, di cui il Lazio è totalmente sprovvisto.
Infatti la frazione umida, che costituisce tra l’altro quasi il 40% del totale dei rifiuti urbani, può essere pretrattata insieme ai fanghi reflui di impianti di depurazione fognari in digestori anaerobici per il recupero di biogas e per la produzione di una frazione organica residua utilizzabile per opere di bonifica ambientale come ad esempio le stesse discariche esaurite di rifiuti urbani.
Attualmente solo Roma produce un quantitativo di fanghi reflui pari a 150.000 ton/anno con costi enormi per il trasporto ed il conferimento in impianti di altre regioni attrezzate.
Art. 1
(Principi)
Si parte dalla dichiarazione di principio che la Regione Lazio ripudia e quindi esclude pregiudizialmente il ricorso all’incenerimento quale sistema di smaltimento dei rifiuti, per affermare i principi cardine della nuova normativa regionale in tema di rifiuti, ribadendo che qualunque pianificazione in tema di trattamento dei rifiuti deve partire dall’osservanza della normativa sia europea che italiana, quali in ordine:
• La gerarchia di intervento deve rispettare la sequenza in ordine delle azioni di Prevenzione, Riduzione, Riuso, Riciclaggio e Recupero dei materiali costituenti i rifiuti, • Il Recupero di energia dai rifiuti può essere previsto tramite esclusivamente la produzione di biogas, • Lo Smaltimento finale è condotto esclusivamente in discariche su siti pubblici con nuove distanze dall’abitato, • La separazione netta tra le attività di Raccolta / Riciclaggio e quella di Smaltimento, in funzione di evitare posizioni di monopolio gestionale dell’intero ciclo dei rifiuti, come già previsto dall’articolo 10 comma 3 della Legge regionale del Piemonte n.24/2002.
• La sussidiarietà e previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amm.ni comunali e provinciali, rispettivamente da parte delle amm.ni provinciali e regionale, • La Raccolta porta a porta diviene il sistema principale di raccolta differenziata in tutto il territorio regionale, salvo una residuale e minima quota di raccolta differenziata stradale per situazioni di dispersione abitativa, • La partecipazione attiva dei cittadini alle attività decisionali in materia di gestione dei rifiuti, come previsto dalla direttiva europea e dalla convenzione di Arhus.
Tali principi sono sostanzialmente assenti dal contenuto del citato decreto presidenziale, sostanziando quindi una iniziativa legislativa popolare a sostegno di una corretta applicazione delle direttive Comunitarie e della legislazione nazionale vigente.
Art. 2
(Obiettivi)
Si adottano i seguenti obiettivi per stabilire il principio di una transizione temporale che possa riallineare la Regione Lazio agli obiettivi previsti dalla normativa europea ed italiana vigente:
• Entro sei mesi dall’entrata in vigore la chiusura degli impianti di discarica non conformi ai nuovi requisiti, • Entro il 2011 la riduzione almeno del 10% dei rifiuti totali prodotti, il conseguimento almeno del 60% di raccolta differenziata di carta-metalli-vetro-plastiche, il raggiungimento almeno del 50% di acquisti verdi di materiali riciclati da parte delle amm.ni pubbliche, la riconversione in tutti i comuni del Lazio al sistema di raccolta differenziata porta a porta come sistema principale nei centri abitati, • Entro il 2020 la riduzione almeno al 40% dei rifiuti totali prodotti, il conseguimento almeno dell’ 80% di raccolta differenziata di carta-metalli-vetro-plastiche, il raggiungimento del 100% di acquisti verdi di materiali riciclati da parte delle amm.ni pubbliche.
Art. 3
(Strumenti)
Si prevedono specifici strumenti, attraverso procedure operative specifiche, per la validazione dei principi ed insieme la concretizzazione degli obiettivi sin qui esposti in materia di riduzione di rifiuti quali:
• Il divieto di acquisto di materiali “usa e getta” (quali imballaggi, stoviglie, contenitori, shoppers) da parte delle mense scolastiche ed aziendali e nelle manifestazioni pubbliche, • L’introduzione di una tassa regionale di scopo “tassa contro l’usa e getta”, per disincentivare la produzione, la distribuzione e la vendita di questi materiali nei circuiti commerciali, posta a carico dei produttore e dei distributori sul principio della Comunità Europea che “chi inquina paga” e commisurata ai costi sociali ed all’impatto ambientale a carico della collettività derivati da questi prodotti. La contemporanea destinazione di questi fondi all’incentivazione della produzione e distribuzione degli stessi prodotti realizzati con materiali compostabili e biodegradabili, • L’immediata previsione di una riduzione del 30% nel sistema attuale di tassazione/tariffazione per gli utenti che praticano le azioni comprovate di riduzione dei rifiuti quali il compostaggio domestico, l’uso di pannolini lavabili e l’acquisto di prodotti “alla spina”, • L’introduzione entro il 2011 insieme alla raccolta differenziata porta a porta della nuova Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) regionale, con tariffazione puntuale del solo rifiuto indifferenziato (premiando quindi la capacità individuale di differenziazione domestica dei rifiuti), quale sistema sostitutivo dei vari sistemi di tassazione o tariffazione comunali in vigore.
Art. 4
(Funzioni amministrative della Regione)
Si elencano le funzioni amministrative della Regione previste già dalle norme vigenti ed inoltre:
• prevedendo l’attribuzione di specifiche deleghe operative alle Province per i poteri sia autorizzativi che gestionali, • prevedendo l’istituzione di una anagrafe regionale degli impianti industriali esistenti con la correlata funzione di registro pubblico dei rifiuti urbani e speciali, in cui vengano annotate le caratteristiche degli impianti di riciclo e smaltimento e la loro produzione annuale sia per la frazione secca che per quella organica, • prevedendo la ridefinizione della tariffa di conferimento in discarica, basata sul nuovo criterio di una tariffa progressiva in funzione dell’aumento del conferimento che sia quindi premiante per i Comuni che riducono il conferimento di rifiuti in discarica.
Art. 5
(Funzioni amministrative delle Province) Si elencano le funzioni amministrative delle Province previste già dalle norme vigenti ed inoltre:
• si riprendono le funzioni delegate dalla Regione in materia di prevenzione e riduzione dei rifiuti, • si riprendono le funzioni delegate dalla Regione in materia di incentivazione alla produzione ed all’uso di beni prodotti con materiali riciclati, in particolare per gli acquisti verdi da parte delle amm.ni pubbliche, • si riprendono le funzioni delegate dalla Regione in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., in materia di impianti di riciclo / compostaggio con produzione di materia prima secondaria e di smaltimento previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue smi.
Art. 6
(Funzioni amministrative dei Comuni)
Si elencano le funzioni amministrative dei Comuni previste già dalle norme vigenti ed inoltre:
• si ribadisce l’obbligo entro il 2011 per i Comuni di procedere alla riconversione al sistema di raccolta differenziata porta a porta come sistema di raccolta principale, attraverso bando pubblico di gara in caso di appalto o modifica del contratto di servizio in caso di gestione in affidamento diretto, prevedendo anche forme di raccolta differenziata monomateriale con piattaforme specializzate, • si fissa il principio che l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani dovrà essere rivista in funzione del riallineamento con valori di assimilazione corrispondenti alla media nazionale di Comuni di pari dimensione, data la situazione assolutamente anomala della Provincia di Roma che presenta un quantità di rifiuti urbani molto superiore agli speciali a causa di un eccessivo ricorso alla assimilazione stessa.
Art. 7
(Partecipazione dei cittadini)
Al fine di dare piena applicazione alla Direttiva 2003/35/CE ed alla recepita Convenzione di Arhus, in cui si riconosce il pieno diritto dei cittadini e delle relative organizzazioni alla partecipazione alle attività decisionali in tema ambientale, si istituiscono i Tavoli permanenti di verifica municipali e/o comunali.
I suddetti Tavoli sono costituiti dalla presenza dei cittadini, dei gestori degli impianti e dagli Enti locali territoriali competenti, in cui i cittadini stessi hanno poteri consultivi e di controllo rispetto all’intero ciclo dei rifiuti, dalla fase di prevenzione e riduzione a quella di raccolta/riciclaggio a quella di recupero e di smaltimento.
In particolare sono di competenza dei suddetti Tavoli i dati e gli interventi riguardanti i monitoraggi ambientali e sanitari relativi agli impianti industriali esistenti, gli effetti delle relative emissioni sulla contaminazione dell’atmosfera, delle falde idriche e delle acque superficiali e del suolo.
Art. 8
(Ambiti Territoriali Ottimali)
Si esclude in via pregiudiziale l’istituzione degli A.T.O., come previsto anche in deroga dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue smi., quale forma di avvio della privatizzazione della gestione dei rifiuti che invece si conferma debba essere esercitata dagli Enti locali competenti, Art. 9 (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Si chiede il finanziamento con un fondo regionale che garantisca la capacità funzionale e la disponibilità del personale e della attrezzatura scientifica necessaria all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia di controllo e monitoraggio ambientale, oggi spesso non esercitate per mancanza di personale tecnico o di attrezzatura adeguata allo scopo.
Si fissa il principio che la Regione Lazio si dota di una rete di centraline di monitoraggio pubbliche che consenta la gestione trasparente e l’affidabilità dei dati di emissione dalle principali fonti di inquinamento industriale presenti, anche utilizzando aziende private certificate e registrate in apposito albo regionale, strutture pubbliche come le A.S.L., l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana e con il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale,e strutture di ricerca pubbliche come il C.N.R., l’E.N.E.A. e l’I.S.P.R.A..
Art. 10
(Sanzioni)
Si stabilisce il principio secondo cui le amm.ni comunali, che dovranno riconvertire il sistema di raccolta ed avviare la gestione delle azioni pianificate dalla Regione e dalla Provincia, che non raggiungeranno gli obiettivi previsti tra cui quelli al 2011 che al 2020 saranno passibili di congelamento dei fondi di bilancio previsti dalla Provincia di riferimento, a qualsiasi titolo dovuti non soltanto quindi in materia ambientale.
Il perseverare del mancato raggiungimento produrrà l’attivazione dei poteri sostitutivi della Provincia in materia di gestione del ciclo dei rifiuti comunale.
Art. 11
(Armonizzazione legislazione precedente) Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le precedenti norme che possono risultare in contrasto con le norme contenute nel presente testo.
Art. 12
(Copertura finanziaria)
Si prevede l’istituzione di un fondo regionale che garantisca il finanziamento della riconversione al sistema di raccolta differenziata porta a porta, delle strutture di supporto quali isole ecologiche e centri di raccolta e degli impianti industriali di riciclo e di recupero con produzione di compost agronomico e di biogas.
PROPOSTA DI LEGGE
Proposta di modifica della Legge regionale Lazio 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Principi )
1. La Regione Lazio ripudia l’incenerimento come mezzo di risoluzione del problema dei rifiuti.
2. La presente legge:
a) disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione recependo le indicazioni della direttiva 08/98/CEE sui rifiuti ed in conformità del Testo Unico sull’ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e modificato con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, stabilendo in particolare misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
b) individua, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997 n. 59”, le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province ed ai comuni;
c) prende atto che le citate normative favoriscono e sostengono gli interventi volti alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti secondo la seguente gerarchia dei rifiuti che si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione:
• la prevenzione attraverso piani di riprogettazione di prodotti ecocompatibili e riciclabili, che favoriscano la riduzione della produzione e la pericolosità dei rifiuti; • il riutilizzo dei prodotti attraverso la riparazione, la pulizia ed il riuso; • la separazione ed il riciclaggio dei materiali attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la preparazione al recupero; • il recupero di materia attraverso il trattamento di compostaggio, la produzione di materie prime secondarie e la loro reimmissione nel ciclo produttivo; • lo smaltimento solo quale ultima fase del componente residuo sia attraverso conferimento in discarica, od immissione nel sottosuolo o con incenerimento e parziale recupero energetico.
d) determina quale sistema unico di smaltimento il conferimento in discarica presso impianti su siti di proprietà pubblica e posti ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dai centri abitati e 2 chilometri dalle case sparse.
3. Le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio; ivi compreso il trattamento di compostaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia solo attraverso la produzione di biogas; 1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero con produzione di materie prime secondarie.
5. Si introduce il principio di una netta separazione tra le attività di raccolta e riciclaggio, e le attività di smaltimento dei rifiuti, attività che dovranno obbligatoriamente essere gestite da soggetti diversi in modo da evitare posizioni di monopolio gestionale, sovrapposizioni di competenze e conflitti di interesse.
6. Le Amministrazioni Provinciali e Comunali, competenti per quanto previsto dalla presente legge sono soggette al principio di sussidiarietà, attraverso l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte delle Amministrazioni Regionale o Provinciale gerarchicamente preposte, in caso di totale o parziale inadempienza rispetto agli obiettivi contenuti nel successivo art. 2 ed alle norme previste dalla presente legge.
7. La previsione nel piano regionale dei rifiuti dell'introduzione della raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio regionale come sistema principale di raccolta, per rispettare gli obiettivi previsti nel Testo Unico Ambientale approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e sue smi, che prevede come prossimo obiettivo il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012.
8. La regolamentazione dei processi partecipativi della cittadinanza alla gestione dei rifiuti, attraverso anche forme aperte previste dall’Agenda 21 della Comunità Europea, come successivamente previsto all’art. 7 della presente legge, in base ai principi della Direttiva 2003/35/CE ed all’articolo 6 della convenzione di Århus in materia di partecipazione dei cittadini alle attività decisionali in materia ambientale.
Art. 2
(Obiettivi)
1. La presente legge si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi sin dalla sua entrata in vigore :
a) entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli impianti di discarica autorizzati ed esistenti, ma non rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1 comma 2 punto d), non potranno accettare ulteriori conferimenti di rifiuti;
b) entro il 2011;
• la riduzione della produzione dei rifiuti dovrà diminuire di almeno il 10% in termini di peso; • l'aumento complessivo almeno al 60 % in termini di peso della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici; • il 50% degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche devono seguire procedimenti di acquisti verdi (Green Public Procurement); • Le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere in ogni caso al completamento della riconversione del sistema di raccolta differenziata, salvo il mantenimento del sistema di raccolta stradale per specifiche situazioni di dispersione abitativa fuori dai centri abitati;
c) entro il 2020;
• la riduzione della produzione dei rifiuti pro-capite dovrà attestarsi a 350 kg./anno; • il 100% degli acquisti effettuati dalle Amministrazioni pubbliche devono seguire procedimenti di acquisti verdi (Green Public Procurement); • L’aumento complessivo almeno al 80% in termini di peso della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi.
Art. 3
(Strumenti)
1. All’entrata in vigore della presente legge si prevede l’immediata approvazione di specifiche deliberazioni delle amministrazioni competenti per gli strumenti di attuazione previsti ai commi seguenti.
2. L’introduzione del divieto di acquisto e/o utilizzazione di imballaggi, shoppers, stoviglie e contenitori “usa e getta” che non siano totalmente compostabili e/o biodegradabili per le mense scolastiche, le mense aziendali e nello svolgimento di manifestazioni pubbliche in genere, come ad esempio fiere, sagre e feste patronali.
3. L’introduzione di una tassa regionale di scopo, denominata “tassa contro l’usa e getta”, sulla produzione e distribuzione di imballaggi, shoppers, stoviglie e contenitori “usa e getta”, a carico dei produttori e dei distributori, determinata sulla base dei costi totali a carico della collettività per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento. I proventi di questa tassa saranno impiegati per favorire la detassazione dei beni prodotti con materiali riciclati.
4. La contestuale approvazione di specifica variazione ai regolamenti comunali, per la determinazione dell’importo dei costi sia fissi che variabili e delle specifiche agevolazioni per categorie speciali di contribuenti, che dovranno prevedere la detrazione di un importo almeno pari al 30% di quanto dovuto per gli utenti che praticano le azioni di riduzione dei rifiuti. Tale detrazione è riconosciuta, sulla base di autocertificazione specifica e di ulteriore documentazione fiscale soggetta a verifica, agli utenti che praticano regolarmente sia il compostaggio domestico sia l’acquisto di pannolini e/o assorbenti lavabili e l’acquisto di prodotti sfusi o “alla spina”.
5. L’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata domiciliare entro il 2011 dovrà vedere la contemporanea introduzione in tutte le amministrazioni comunali della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) con sistema puntuale di calcolo, per la gestione dei rifiuti in sostituzione della tassa o tariffa attuale.
Capo II
Soggetti interessati
Art 4
(Funzioni amministrative della Regione)
1. Competono alla Regione:
a) l'attività di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e dalla Comunità Europea e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;
c) la promozione di politiche di prevenzione, riduzione della pericolosità e quantità dei rifiuti, anche attraverso accordi con la grande distribuzione, con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
d) la programmazione tecnica, finanziaria e funzioni di controllo di una gestione dei rifiuti finalizzata all’ottimizzazione del riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e solo in ultima sede del residuo eventuale soggetto allo smaltimento;
e) l'incentivazione e la promozione di beni prodotti con materiali riciclati, con il ricorso al loro acquisto ed uso da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche locali del Lazio, con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
f) l'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, con l’attribuzione di specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
g) la verifica della rispondenza dei piani provinciali di coordinamento, di seguito nominati piani provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale;
h) l'istituzione dell’anagrafe degli impianti industriali presenti nella Regione Lazio con un registro pubblico delle caratteristiche e delle lavorazioni annuali quali-quantitative, sia per impianti di riciclaggio e smaltimento delle varie tipologie di materiali secchi provenienti dalle raccolte di rifiuti sia urbani e speciali, che per gli impianti di compostaggio di scarti umidi, sfalci, potature, rifiuti alimentari post-consumo e scarti del settore agro-alimentare, che sono in grado di compostare;
i) il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di riciclaggio, compresi quelli per il compostaggio, di impianti di recupero con produzione di materia prima secondaria e di impianti di smaltimento rifiuti previsti dall’art.
196 del Testo Unico
sull’ambiente approvato con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.
152., con l’attribuzione di
specifica delega alle Amministrazioni Provinciali;
l) La stesura di un piano tariffario che preveda la definizione dei costi di conferimento in discarica, in modo più che proporzionale rispetto al quantitativo procapite conferito, al fine di premiare la riduzione del conferimento.
Art. 5
(Funzioni amministrative delle Province) 1. Sono attribuite alle Province:
a) l'adozione dei piani provinciali, per l'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata porta a porta, in base alle previsioni dell’art. 2 della presente legge, e per il dimensionamento degli impianti di riciclaggio e recupero, con produzione di materia prima secondaria da tutte le frazioni differenziate, secondo il principio della gestione coordinata dei rifiuti e nel rispetto delle previsioni del piano regionale;
b) la promozione di politiche di prevenzione, riduzione della pericolosità e quantità dei rifiuti, anche attraverso accordi con la grande distribuzione, per la pianificazione, l’attuazione e l’inserimento nei piani provinciali di specifici programmi di intervento,
c) l'incentivazione e la promozione di beni prodotti con materiali riciclati, con il ricorso al loro acquisto ed uso da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche locali del Lazio,
d) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;
e) il coordinamento dei comuni ricadenti nello stesso territorio provinciale in modo che sia garantita la gestione unitaria dei rifiuti urbani, attraverso l’istituzione di Osservatori Provinciali Rifiuti, anche con compiti relativi alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, in particolare con il controllo della filiera della frazione organica e della pratica del compostaggio domestico, familiare o condominiale;
f) il rilascio dell’autorizzazione unica relativa alla progettazione, realizzazione ed esercizio di impianti di riciclaggio, compresi quelli per il compostaggio, di impianti di recupero con produzione di materia prima secondaria e di impianti di smaltimento rifiuti previsti dall’art. 196 del Testo Unico sull’ambiente approvato con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
g) predisposizione per i Comuni del territorio di riferimento di uno schema tipo di bando pubblico per l’indizione di gara di appalto per la raccolta differenziata porta a porta sia totale che per singole raccolte specifiche monomateriale.
Art. 6
(Funzioni amministrative dei Comuni)
1. Le competenze dei comuni nel quadro dell'ordinamento statale e, in particolare, dell'articolo 198 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 , consistono principalmente nel concorrere a determinare sulla base delle norme regionali in vigore:
a) la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
b) la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscano in particolare:
• le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; • le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, compresa la costruzione e la gestione di isole ecologiche con funzioni anche di centri di riparazione, riuso e scambio; • le modalità del conferimento, della raccolta differenziata porta a porta e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; • le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; 2. Le Amministrazioni Comunali, che all’entrata in vigore della presente legge non risultano in linea con le disposizione contenute nell’art. 1 comma 7 e nell’articolo 2, dovranno provvedere con effetto immediato all’adozione di bandi pubblici, secondo lo schema tipo predisposto dalla Provincia, per l’indizione di gare di appalto per raccolte differenziate porta a porta anche monomateriale, od in caso di servizio in affidamento diretto all’approvazione urgente delle modifiche al contratto di servizio con le società miste a prevalente partecipazione pubblica, e comunque in ogni caso all’adeguamento urgente dei regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che prevedano modalità di raccolta differenziata difformi.
3. Nei suddetti regolamenti comunali dovranno essere previsti per i rifiuti urbani livelli di assimilazione dei rifiuti speciali non superiori alla media nazionale dei Comuni di pari densità abitativa.
Art. 7
(Partecipazione dei cittadini)
1. Con la presente legge si istituiscono tavoli permanenti di verifica su base comunale e/o municipale tra comitati di cittadini e/o di quartiere, associazioni territoriali e/o riconosciute, operatori del settore ed enti locali. Tali tavoli permanenti di verifica avranno poteri consultivi e di controllo nell’applicazione dei tempi e delle modalità di introduzione della raccolta differenziata porta a porta e sulle procedure attuate dagli operatori e gestori della filiera di gestione rifiuti in tema di riciclaggio, recupero e smaltimento, con particolare riferimento al monitoraggio ambientale e sanitario delle emissioni prodotte dai relativi impianti.
2. Si prevede inoltre la possibilità per le ONLUS che ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall’autorità competente di effettuare attività di raccolta differenziata non sistematica ad integrazione del sistema di gestione dei rifiuti.
Art. 8
(Ambiti Territoriali Ottimali)
1 Con la presente legge viene espressamente abrogato l'art. 18 della legge regionale 27/1998 che prevedeva la costituzione degli ATO ( Ambiti Territoriali Ottimali) in quanto ritenuti ridondanti rispetto alla divisione delle competenze così come delineata negli articoli precedenti, e sulla base di quanto previsto in deroga dal comma 7 dell’art. 200 del Testo Unico Ambientale approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Art. 9
(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) 1. Con la presente legge si istituisce un fondo di garanzia a carico del bilancio regionale in misura annuale sufficiente a garantire disponibilità di adeguato personale tecnico e l’acquisto delle attrezzature scientifiche necessarie al funzionamento delle attività di ricerca, monitoraggio e supporto tecnico che la stessa Agenzia istituzionalmente è tenuta a garantire.
2. La Regione Lazio intende dotarsi di una rete di centraline pubbliche di rilevazione dati e di monitoraggio permanente, attraverso stazioni fisse e mobili da posizionare presso le aree o impianti industriali del Lazio che costituiscono la principale fonte di emissioni inquinanti del suolo, delle acque e dell’atmosfera.
3. L’Agenzia stessa, ai fini dell’ottimizzazione della gestione di questa rete pubblica di centraline di rilevazione, si dovrà quindi rapportare per gli aspetti relativi alla standardizzazione dei protocolli operativi dei monitoraggi ambientali, con aziende private certificate ed iscritte in apposito albo regionale e con le strutture pubbliche delle ASL territoriali, con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana e con il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
4. L’Agenzia dovrà inoltre concordare con l’ ISPRA e con i principali Istituti di ricerca nazionali come il C.N.R. e l’E.N.E.A. forme di cooperazione per la conduzione di ricerche, studi ed analisi di laboratorio specifiche, strategie di intervento e campagne di monitoraggio permanenti attraverso il ricorso ai laboratori interni o di strutture pubbliche certificate.
Capo III
Disposizione transitorie e finali
Art. 10
(Sanzioni)
1. Il mancato raggiungimento entro un anno degli obiettivi di cui all’
art. 2 della presente legge da parte dei Comuni comporterà il congelamento dei fondi di trasferimento provinciale, erogabili sotto qualsiasi forma o motivo.
2. Il mancato raggiungimento degli stessi obiettivi entro due anni da parte dei Comuni comporterà che le competenze in materia vengono trasferite alla Provincia.
Art. 11
(Armonizzazione legislazione precedente) 1. Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le precedenti norme che possono risultare in contrasto con le norme contenute nel presente testo.
Art. 12
(Copertura finanziaria)
1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvederà con apposito fondo di spesa con imputazione all’U.P.B. della Regione Lazio.
2. Tale fondo dovrà far fronte alle esigenze di riconversione del citato sistema di raccolta dei rifiuti urbani e del finanziamento della relativa impiantistica di servizio per il riciclaggio ed il recupero di tutte le frazioni differenziate sulla base di Piani provinciali di coordinamento, già operanti e di nuova elaborazione, che dovranno raccogliere e vagliare le previsioni dei Comuni di competenza.

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