Capo II Missioni, ingaggio e schieramento
Articolo 4 Missioni e compiti
1. Conformemente al mandato di ciascuna operazione e nel quadro di
operazioni condotte autonomamente o congiuntamente ad altre forze,
EUROGENDFOR deve esserein grado di coprire l'intera gamma delle
missioni di polizia, tramite la sostituzione o il rafforzamento, durante
tutte le fasi di un'operazione di gestione della crisi.
2. Le Forze EGF
possono essere poste indifferentemente alle dipendenze
dell'autorita'civile o del comando militare.
3. EUROGENDFOR potra'
essere utilizzata al fine di:a)
condurre missioni di sicurezza e ordine pubblico;b)
monitorare, svolgere consulenza, guidare e supervisionare le forze di
polizia localinello svolgimento delle loro ordinarie mansioni, ivi
compresa l'attivita' d'indagine penale;c)
assolvere a compiti
di sorveglianza pubblica, gestione del traffico, controllo
dellefrontiere e attivita' generale d'intelligence;d)
svolgere attivita' investigativa in campo penale, individuare i reati,
rintracciare i colpevoli e tradurli davanti alle autorita' giudiziarie
competenti;e)
proteggere le persone e i beni e mantenere l'ordine in caso di disordini pubblici;f)
formare gli operatori di polizia secondo gli standard internazionali;g)
formare gli istruttori, in particolare attraverso programmi di cooperazione.
Articolo 5 Inquadramento delle missioni
EUROGENDFOR potra' essere messa a disposizione dell'Unione Europea
(UE), delleNazioni Unite (ONU), dell'Organizzazione per la Sicurezza e
la Cooperazione in Europa(OSCE), dell'Organizzazione del Trattato del
Nord Atlantico (NATO) e di altre organizzazioni internazionali o
coalizioni specifiche.
Articolo 6 Condizioni di ingaggio e di schieramento
1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR,
stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno
essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e
saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti
e l'organizzazione richiedente.2. Al fine di preparare le missioni
assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sottola direzione del
CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale
sul territorio delle altre Parti.3. Il posizionamento e lo schieramento
sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli
Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni
del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi
fondamentali delpresente Trattato.
Capo III Aspetti giuridici ed istituzionali
Articolo 7 CIMIN
1. Il CIMIN e' composto dai rappresentanti dei ministeri competenti di
ciascuna delleParti. La scelta dei rappresentanti e' di competenza
nazionale. I particolari relativi alla composizione, alla struttura,
all'organizzazione ed al funzionamento del CIMIN sarannodefiniti dal
regolamento che dovra' essere adottato dallo stesso.2. Le decisioni e
le linee guida dovranno essere adottate dal CIMIN all'unanimita'. 3.
Icompiti generali del CIMIN sono i seguenti:a)
esercitare il
controllo politico di EUROGENDFOR, definire il suo
orientamento strategico ed assicurare il coordinamento politico-militare
tra le Parti e, oveopportuno, con gli Stati contribuenti;b)
nominare il Comandante EGF ed impartirgli direttive;c)
approvare il ruolo e la struttura del QG permanente, nonche' il
criterio di rotazioneper le posizioni chiave in seno al QG permanente;d)
nominare il Presidente del Consiglio finanziario e definire i criteri di rotazione dellapresidenza;e)
sorvegliare l'attuazione degli obiettivi definiti dal presente Trattato;f)
approvare gli obiettivi ed il programma di formazione annuali proposti dalComandante EGF;g)
adottare le decisioni concernenti:i)
la partecipazione di EUROGENDFOR alle missioni;ii)
la partecipazione degli Stati contribuenti alle missioni di EUROGENDFOR;iii)
le richieste di cooperazione da parte di Stati terzi, organizzazioni internazionali oaltri;h)
elaborare il quadro delle azioni guidate da EUROGENDFOR o condotte su
richiesta dell'UE, dell'ONU, dell'OSCE, della NATO, di altre
organizzazioni internazionali o di una coalizione specifica;i)
definire il quadro di ciascuna missione, ove opportuno di concerto con
le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare:i)
la designazione del Comandante della Forza EGF;ii)
la partecipazione del QG permanente alla catena di comando; j)
approvare la struttura del QG della Forza;k)
garantire la direzione e la valutazione delle attivita' di EUROGENDFOR in caso dischieramento;l)
stabilire la necessita' di concludere gli accordi di sicurezza di cui
all'articolo 12,comma 3.4. Il CIMIN approva le principali azioni
relative agli aspetti amministrativi del QGpermanente ed alle questioni
legate allo schieramento di EUROGENDFOR, in particolare ilbilancio
annuale e le altre questioni finanziarie, secondo quanto previsto dal
Capo X.5. In base alle proprie linee guida, il CIMIN:a)
valuta la conformita' ai requisiti richiesti per l'adesione al
Trattato, ai sensidell'articolo 42, e trasmette la sua proposta alle
Parti ai fini dell'approvazione;b)
decide l'attribuzione dello status di Osservatore nell'ambito di' EUROGENDFOR,secondo quanto previsto dall'articolo 43;c)
decide l'attribuzione dello status di Partner nell'ambito di
EUROGENDFOR, secondoquanto previsto dall'articolo 44.6. Le riunioni del
CIMIN si svolgeranno conformemente al regolamento interno da
essoadottato.
Articolo 8 Comandante EGF
Il Comandante EGF svolgera' i
seguenti compiti principali:a)
comandare il QG permanente e definire i regolamenti necessari al suo funzionamento;b)
attuare le direttive ricevute dal CIMIN;c)
su mandato espressamente attribuitogli dalle Parti attraverso il CIMIN,
e per suo conto, negoziare e concludere le intese o gli accordi tecnici,
necessari ai fini del corretto funzionamento di EUROGENDFOR e dello
svolgimento di esercitazioni odoperazioni condotte nel territorio di
uno Stato terzo;d)
adottare, conformemente alle leggi dello
Stato ospitante, tutte le misure necessarie agarantire il mantenimento
dell'ordine e della sicurezza all'interno delle sue strutturee, se
necessario, all'esterno delle stesse, previo consenso e con l'ausilio
delle autorita'dello Stato ospitante;e)
redigere il bilancio
delle spese comuni di EUROGENDFOR e, alla chiusura
dell'annofinanziario, il rapporto finale relativo alle spese di
EUROGENDFOR per quell'anno;f)assumere il comando delle Forze EGF, ove previsto.
Articolo 9 Capacita' giuridica
1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione
delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato,
EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di stipulare contratti presso
ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente,se
necessario, comparire in giudizio.2. Ai fini dell'applicazione del
comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal Comandante EGF o da
qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF adagire
per suo conto.3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno
stabilire che lo Stato ospitante siaautorizzato ad agire in
sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cuiEUROGENDFOR
e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello
Stato.In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.
Capo IV Infrastrutture del QG permanente
Articolo 10 Infrastrutture messe a disposizione dallo Stato ospitante
1. Lo Stato ospitante si impegna a fornire a titolo gratuito al QG
permanente le infrastrutture necessarie ad EUROGENDFOR per svolgere i
suoi compiti. Tali infrastrutture sono definite in uno specifico
documento approvato dal CIMIN.2. Lo Stato ospitante adottera' tutte le
misure opportune necessarie a garantire la disponibilita' dei servizi
richiesti, in particolare l'elettricita', l'acqua, il gas naturale,
iservizi postali, telefonici e telegrafici, la raccolta dei rifiuti e
la protezione antincendio al QG permanente. Le condizioni relative ai
servizi di supporto dello Stato ospitante sarannoulteriormente
specificate in accordi di attuazione conclusi tra le competenti
autorita' delleParti.
Articolo 11 Permesso di accesso
Dietro
presentazione di una richiesta motivata, il Comandante EGF dovra'
autorizzare gliaddetti del servizio competente ad ispezionare,
riparare, effettuare la manutenzione,ricostruire o spostare impianti,
reti elettriche e tubature all'interno dell'infrastruttura delQG
permanente, a condizione che tali attivita' non costituiscano un
ostacolo alle normali operazioni e alla sicurezza.
Capo V Tutela delle informazioni
Articolo 12 Tutela delle informazioni
1. I principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle
informazioni o del materialeriservati saranno stabiliti da un accordo
in materia di sicurezza tra le Parti.2. Le Parti adotteranno tutte le
misure adeguate, conformemente ai loro obblighiinternazionali ed alle
rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire
latutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da
EUROGENDFOR o ad essa
trasmessi 3. Lo scambio di informazioni o
materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali
sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno
negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.
Capo VI Disposizioni in materia di personale
Articolo 13 Osservanza delle leggi in vigore
Il personale di EUROGENDFOR ed i loro familiari saranno tenuti
all'osservanza delle leggi in vigore nello Stato ospitante o nello Stato
ricevente. Inoltre, il personale di EUROGENDFOR non svolgera' attivita'
incompatibili con lo spirito del presente Trattatodurante la sua
permanenza sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Articolo 14 Ingresso e soggiorno
Con riferimento alla normativa in materia di immigrazione ed alle
formalita' giuridiche relative all'ingresso ed al soggiorno, il
personale del QG permanente ed i loro familiari non sono assoggettati
alla normativa in vigore nello Stato ospitante che si applica
agli stranieri.
Articolo 15 Aspetti medici e legali in caso di decesso
1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita'
dello Stato ospitante odello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di
un'autopsia nell'ambito di un procedimentogiudiziario o amministrativo,
un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato apresenziare
all'autopsia.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie
mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto
delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello
Stato ricevente.
Articolo 16 Uniformi e armi
1. Il personale di
EUROGENDFOR indossera' la propria uniforme, secondo i
rispettiviregolamenti nazionali. II Comandante EGF potra', ove
opportuno, stabilire procedurespecifiche.2. Il personale di EUROGENDFOR
puo' detenere, portare e trasportare armi, munizioni,altri sistemi
d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base
agliordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e
dello Stato ricevente.
Articolo 17 Patenti di guida
Le patenti militari di guida rilasciate da ciascuna delle Parti sono
ugualmente valide sulterritorio di tutti gli Stati Parte al presente
Trattato e consentono ai detentori di guidareper motivi di servizio
tutti i veicoli di EUROGENDFOR della corrispondente categoria.
Articolo 18 Assistenza sanitaria
1. L'assistenza sanitaria e' garantita al personale di EUROGENDFOR ed
ai loro familiarialle stesse condizioni previste per il personale dello
stesso grado o di categoriaequivalente dello Stato ospitante o dello
Stato ricevente.2. L'assistenza sanitaria sara' fornita secondo le
condizioni stabilite dalle autorita'competenti delle Parti.
Capo VII Privilegi e immunita'
Articolo 19 Tributi e diritti doganali
1. Se utilizzati per ragioni d'istituto, i beni, i redditi ed le altre
proprieta' appartenenti adEUROGENDFOR sono esenti da qualsiasi forma di
tassazione diretta.2. Gli acquisti di beni o servizi di consistente
importo da parte di EUROGENDFOR per usoufficiale sono esenti
dall'imposta sul volume d'affari e da altre forme di
tassazioneindiretta.3. L'importazione di beni e merci destinati ad uso
ufficiale da parte di EUROGENDFOR e'esente dal pagamento dei dazi
doganali e da altre forme di tassazione indiretta.4. I veicoli di
EUROGENDFOR destinati ad uso ufficiale sono esenti da tasse
diimmatricolazione ed automobilistiche.5. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze EGF.6. Gli acquisti e le
importazioni di carburanti e lubrificanti necessari per gli usi
ufficiali diEUROGENDFOR sono esenti da dazi doganali e da altre imposte
indirette. Tale esenzionenon si applica agli acquisti ed alle
importazioni effettuati dalle Forze EGF nel loroterritorio.7. I beni e
le merci acquistati o importati, in regime di esenzione fiscale o per
cui e'previsto il rimborso ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, possono esseresoltanto ceduti o posti a disposizione di una
parte terza, a titolo gratuito o dietropagamento, secondo le condizioni
stabilite dalla Parte che ha concesso l'esenzione o ilrimborso.8. In
ogni caso, EUROGENDFOR non ha diritto ad alcuna esenzione da tasse e
diritti checostituiscono il corrispettivo dei servizi di pubblica
utilita'.9. Non puo' essere concessa alcuna esenzione dal pagamento di
tasse o diritti di qualsiasinatura per la fornitura di materiali ed
equipaggiamenti militari.
Articolo 20 Privilegi individuali
1. Il personale di EUROGENDFOR di cui all'articolo 3, lettera c), che
non risiedastabilmente nello Stato ospitante, ne' sia un cittadino
dello stesso, puo', al momento delprimo ingresso per assumere servizio
in detto Stato - entro un anno dalla data dell'arrivoe per un massimo
di due spedizioni - importare dallo Stato dell'ultima residenza o
dalloStato di appartenenza i suoi effetti personali e le sue
masserizie, incluso un veicolo amotore, in regime di esenzione doganale
e senza versare altre imposte indirette, oacquistare tali articoli di
importo consistente nello Stato ospitante in esenzionedall'imposta sul
volume d'affari.2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicheranno
soltanto ad un membro delpersonale la cui assegnazione abbia la durata
di almeno un anno.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il membro del personaleinteressato dovra' presentare
una domanda alle autorita' dello Stato ospitante entro unanno dalla
data del suo primo ingresso.4. l beni che sono importati in regime di
esenzione ai sensi del comma 1 possono essereriesportati liberamente.5.
I veicoli a motore di cui al comma 1 e quelli registrati in un altro
Stato membrodell'UE, per un massimo di un veicolo per ciascun membro
del personale di cui sopra,sono esenti da tasse di immatricolazione ed
automobilistiche, durante il periodo trascorsonello Stato ospitante.
Articolo 21 Inviolabilita' dei locali, degli edifici e degli archivi
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul
territorio delle Parti.2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare
nei locali e negli edifici di cui al comma 1senza il preventivo
consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante dellaForza
EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale,
incendio oqualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di
misure di tutela. In altri casi, ilComandante EGF o, ove possibile, il
Comandante della Forza EGF, esaminera' conattenzione qualsiasi
richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti
perentrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi
di EUROGENDFOR.3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili.
L'inviolabilita' degli archivi siestendera' a tutti gli atti, la
corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, leregistrazioni,
i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro
supporto dimemorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR,
ovunque siano ubicatinel territorio delle Parti.
Articolo 22 Immunita' da provvedimenti esecutivi
Le proprieta' e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi
a suadisposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro
ubicazione e dal lorodetentore, saranno immuni da qualsiasi
provvedimento esecutivo in vigore nel territoriodelle Parti.
Articolo 23 Comunicazioni
1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a
garantire il regolare flussodelle comunicazioni ufficiali di
EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e
trasmettere messaggi codificati, come pure diinviare e ricevere
corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette
sigillate,che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.3. Le
comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non
possonoessere oggetto di intercettazioni o interferenza.
Articolo 24 Domicilio fiscale
Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprieta', il
personale del QGpermanente che elegga la propria residenza nello Stato
ospitante, unicamente ai fini'dell'adempimento dei proprio incarico al
servizio del QG permanente, sara' consideratocome se mantenesse il
proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo
stipendioper i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso
trattamento si applichera' anche aifamiliari che non esercitino
attivita' professionali o commerciali all'interno dello Statoospitante.
Capo VIIIDisposizioni in materia giurisdizionale e disciplinare
Articolo 25 Giurisdizione penale e disciplinare
1. Le autorita' dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare
la giurisdizione penale edisciplinare conferita loro dalla propria
legislazione nei confronti del personale militare ecivile, laddove
detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o
inparte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine,
in quanto schieratoinsieme a tali forze.2. Le autorita' dello Stato
ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitarela
loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro
familiari, nel caso di reaticommessi all'interno dei loro territori e
punibili in base alle leggi di tale Stato.3. Le autorita' dello Stato
d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizioneesclusiva
sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia
soggetto alleleggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia
a statuto militare dello Statod'origine, in quanto schierato insieme a
tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativialla sua
sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in
base alleleggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.4. Le
autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il
diritto di esercitarela giurisdizione esclusiva sul personale militare
e civile, nonche' sui loro familiari, nel casodi reati, compresi quelli
relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi manon
in base alle leggi dello Stato d'origine.5. Nei casi di giurisdizione
concorrente, si applicheranno le seguenti norme:a)
le
autorita' competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di
priorita' nell'eserciziodella giurisdizione sui personale militare e
civile laddove detto personale civile siasoggetto alle leggi che
regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto
militaredello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali
forze, nel caso di:i)
reati commessi esclusivamente contro le
proprieta' o la sicurezza di detto Stato oreati commessi esclusivamente
contro la persona o le proprieta' del personalemilitare o civile di
detto Stato o di un familiare;ii)
reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento diattivita' di servizio;b)
nel caso di reati di altra natura, le autorita' dello Stato ospitante o
dello Statoricevente avranno il diritto di priorita' nell'esercizio
della giurisdizione;c)
qualora lo Stato che ha il diritto di
priorita' decida di non esercitare la giurisdizione,dovra' notificarlo
alle autorita' dell'altro Stato nel piu' breve tempo possibile.
Leautorita' dello Stato che ha il diritto di priorita' prenderanno in
debita considerazionela richiesta di rinuncia ad esercitare il loro
diritto, inoltrata dalle autorita' dell'altroStato, nei casi in cui
l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.6. Ai fini
dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza
di uno Statosono inclusi:a)
il tradimento nei confronti dello Stato;b)
il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge
relativa ai segreti ufficialidi tale Stato o ai segreti relativi alla
difesa nazionale di tale Stato.7. Le disposizioni del presente articolo
non comporteranno alcun diritto per le autorita'dello Stato d'origine
di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante
odello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente,
salvo nel caso in cuiessi siano membri della forza dello Stato
d'origine.
Articolo 26 Assistenza legale reciproca
1. Le Parti
si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di
una forzao dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello
Stato ospitante o dello Statoricevente e per la consegna degli stessi
all'autorita' chiamata ad esercitare la suagiurisdizione in base alle
disposizioni di cui sopra.2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello
Stato ricevente notificherannotempestivamente alle autorita' militari
dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membrodi una forza o di un
membro civile o di un familiare.3. La detenzione di un membro della
forza o della componente civile indagato, che sianella disponibilita'
dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato
riceventeintendano esercitare la propria giurisdizione, sara'
assicurata dallo Stato d'origine finche'la persona non sara' rinviata a
giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente.4. Le Parti si
presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le
indagininecessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione
delle prove, incluso ilsequestro e, quando previsto, la consegna di
oggetti collegati al reato. La consegna di talioggetti puo' tuttavia
essere vincolata alla loro restituzione entro un termine
stabilitodall'autorita' che procede alla consegna.5. Le Parti si
notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi
in cui visia concorso di giurisdizione.6. Le autorita' dello Stato
ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debitaconsiderazione
la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorita' dello Stato
d'originerelativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del
territorio dello Stato ospitanteo dello Stato ricevente, pronunciata
dalle autorita' dello Stato d'origine, ai sensi delpresente articolo.
Articolo 27 Rimpatrio, assenza e allontanamento
1. Quando il personale di EUROGENDFOR non e' piu' effettivo alla sua
forza e non e'rimpatriato, le autorita' dello Stato d'origine
informeranno immediatamente le autorita'dello Stato ospitante o dello
Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile.2. Le autorita'
dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorita' dello Stato
ospitanteo dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal
servizio superiore a ventunogiorni.3. Se lo Stato ospitante o lo Stato
ricevente richiede l'allontanamento del personale diEUROGENDFOR dal
proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per ilpersonale
di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorita' dello Stato
d'originepotranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di
lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
Capo IX Indennizzi
Articolo 28 Rinuncia
1. Ciascuna Parte rinuncera' a pretendere ogni indennizzo dalle altre
Parti in caso didanno procurato alle sue proprieta' nell'ambito della
preparazione e dell'esecuzione deicompiti di cui al presente Trattato,
comprese le esercitazioni, qualora tale danno:a)
sia stato causato dal personale di EUROGENDFOR nell'esecuzione dei propricompiti previsti dal presente Trattato; ob)
sia derivato dall'uso di qualsiasi veicolo, nave, aereo, armi o
altroequipaggiamento di proprieta' dell'altra Parte ed utilizzato dai
suoi servizi, acondizione che il veicolo, la nave, l'aereo, l'arma o
l'equipaggiamento che haprovocato il danno sia stato usato nel quadro
del presente Trattato; o che il dannosia stato provocato ai beni cosi'
utilizzati.2. Ciascuna Parte rinuncia a pretendere qualsiasi indennizzo
dalle altre Parti in caso diferite o decesso del personale di
EUROGENDFOR durante lo svolgimento del servizio.3. La rinuncia di cui
ai commi 1 e 2 non si applichera' al danno, alle ferite o al
decessodovuti a colpa grave o dolo del personale di una Parte e di
conseguenza i costi di taledanno, ferita o decesso saranno imputati
alla Parte.4. Ferma restando l'eccezione di cui al comma 3, ciascuna
Parte rinuncia a pretenderel'indennizzo in tutti quei casi in cui il
danno sia inferiore ad un importo minimo stabilitodal CIMIN.
Articolo 29Danno a terzi
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da
un membro o daibeni di una delle Parti nella preparazione e
nell'esecuzione dei compiti previsti dalpresente Trattato, comprese le
esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddivisodalle Parti
in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle
intese diattuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti
disposizioni:a)
le richieste di indennizzo saranno
depositate, esaminate e definite o giudicate inbase alle leggi ed ai
regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente perquanto
concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR;
b)
lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali
richieste diindennizzo; il pagamento dell'importo concordato o
stabilito con sentenza sara'fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo
Stato ricevente;c)
tale pagamento, qualora effettuato in base
ad un accordo od a seguito di unasentenza emanata da un tribunale
competente dello Stato ospitante o dello Statoricevente, oppure la
sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata dadetto
tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate;d)
qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato ospitante o dallo Stato
ricevente sara'comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad
un rapporto circostanziatoed ad una proposta di ripartizione in
conformita' al presente articolo. In assenza dirisposta entro due mesi,
la proposta di ripartizione sara' considerata accettata.2. Se,
tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di
una Parte, icosti derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente
da detta Parte.3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno
subire alcun procedimentorelativo all'esecuzione di una sentenza
emanata nei loro confronti nello Stato ospitante onello Stato ricevente
per un caso collegato all'adempimento del loro servizio.4. Ferme
restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a
terzi o ai benidi terzi da una persona o da un bene di una delle Parti
al di fuori dell'attivita' di servizio,le richieste di indennizzo di
detti danni saranno trattate nel modo seguente:a)
le
autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la
richiestadi indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente
diritto in modo equo egiusto, tenuto conto di tutte le circostanze del
caso, ivi compresa la condotta dellapersona lesa, e redigeranno un
rapporto sull'accaduto;b)
il rapporto sara' trasmesso alle
autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'senza ritardo se
offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importodello
stesso;c)
se viene fatta un'offerta di pagamento a titolo
grazioso ed essa e' accettatadall'avente diritto a titolo di totale
ristoro della sua richiesta di indennizzo, leautorita' dello Stato
d'origine effettueranno esse stesse il pagamento edinformeranno le
autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della
lorodecisione e della somma corrisposta;d)
le disposizioni
del presente comma non pregiudicheranno la giurisdizione deitribunali
dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla
possibilita'di intraprendere un'azione legale contro il personale di
EUROGENDFOR a menoche non si sia proceduto al pagamento a titolo di
totale ristoro della richiesta diindennizzo.
Articolo 30Esame delle circostanze
Fatto salvo l'articolo 31, quando sussista il dubbio che i danni siano
stati provocatidurante il servizio, il CIMIN si pronuncera' dopo
l'esame del rapporto sulle circostanzepredisposto dal Comandante EGF.
Articolo 31Esercitazioni ed operazioni
In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato
terzo, il metodo diripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove
opportuno, gli Stati contribuenti, puo'essere specificato in un'intesa
finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.
Articolo 32 Esperti tecnici o scientifici
Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al
cittadino di unadelle Parti, che non appartenga ne' al personale
militare ne' a quello civile, ma che stiasvolgendo una missione
specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito diEUROGENDFOR,
unicamente per la durata della missione specifica.
Capo X Disposizioni finanziarie e diritti patrimoniali
Articolo 33 Consiglio finanziario
1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto
finanziario nominato daciascuna delle Parti.
2. Il Consiglio
finanziario svolgera' le seguenti funzioni:a)
fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;b)
attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e
proporre, senecessario, modifiche alla formula di ripartizione dei
costi da sottoporreall'approvazione del CIMIN;c)
esaminare il
progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio
periodoproposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del
CIMIN;d)
esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio
finale delle spese annuali,predisposto dal Comandante EGF, e fornire
pareri al CIMIN in vista della suaadozione;e)
in caso di
emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovrannosuperare il
10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il
Consigliofinanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;f)
comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e'
in grado dirisolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal
CIMIN;g)
chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle
spese comuni diEUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita'
della revisione.
3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed
i termini per la presentazione,l'esame e l'adozione del progetto di
bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole
finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.